Il Ministero della Giustizia, stante la recente giurisprudenza di legittimità, ha fornito chiarimenti sul raddoppio del contributo unificato qualora il soccombente sia ammesso al gratuito patrocinio

di Lucia Izzo - Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, con la Circolare DAG. 38705.U del 25 febbraio 2020 (qui sotto allegata) ha fornito chiarimenti in ordine all'interpretazione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.

In sostanza, viene precisato che, qualora il soccombente sia ammesso al patrocinio a Spese dello Stato e il giudice dia atto della sanzione di cui a tale norma, la cancelleria dovrà dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie. Se il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, invece, la cancelleria non procederà alla riscossione dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Gratuito patrocinio: la circolare

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I chiarimenti si sono resi necessari a seguito della richiesta degli uffici giudiziari di "correggere", alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, quanto precisato nella Circolare prot. DAG n. 100201.U emanata in data 8 luglio 2015.

Tale provvedimento, nel tentativo di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, ha ritenuto che questi dovessero "dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame', anche qualora il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione avessero riguardato la parte soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in quanto, come noto, l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento).

Successivamente all'emanazione della circolare in esame, tuttavia, si è registrato un acceso dibattito intorno al valore da attribuire alla statuizione giudiziale relativa al pagamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater , d.P.R. n. 115 del 2002.

La Cassazione su patrocinio e contributo

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La Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 26907/2018), modificando un suo iniziale orientamento, ha precisato che la norma in esame esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell'impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all'Amministrazione di valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione.


Conclusione avvalorata anche dalla successiva sentenza n. 9660/2019, in cui la Suprema Corte ha altresì precisato che, nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, "la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie e nel registro".


Di recente infine, con l'ordinanza n. 27867/2019, gli Ermellini hanno dato continuità al principio reso da tutta una serie di pronunce conformi, chiarendo che, per i fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 1-quater, rileva il solo elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione al momento della eventuale successiva attività di recupero del contributo medesimo.

Sezioni Unite: gratuito patrocinio non esclude il doppio contributo

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Sul punto si registra anche una recente decisione espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4315/2020 hanno enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto.


La Suprema Corte afferma che il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, debba dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato). Il magistrato potrà esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.

I chiarimenti del Ministero

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Tenuto conto dell'evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza, il Ministero della Giustizia afferma nella Circolare in oggetto che, qualora parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la cancelleria dovrà dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizie.


Analogamente, in caso di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, la cancelleria, accertata l'esistenza di una causa di esenzione, non potrà procedere alla riscossione dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.


Scarica pdf circolare Min. Giustizia 25/02/2020

Foto: 123rf.com
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