Per la Cassazione, commette reato di rifiuto di atti d'ufficio la guardia medica che invita il richiedente a chiamare il 118 e non si reca al domicilio della malata terminale

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con sentenza n. 8377/2020 (sotto allegata) conferma la condanna del giudice d'appello per il reato di rifiuto di atti d'ufficio, di cui esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Gli Ermellini chiariscono che il medico di guardia contattato dal figlio di una malata terminale in preda a forti dolori non può limitarsi a invitarlo a contattare il 118. E' suo dovere intervenire al domicilio per appurare personalmente la situazione e valutare quale farmaco deve essere somministrato.

Condanna per il reato di rifiuto di atti d'ufficio

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La Corte d'Appello, in riforma della sentenza del primo grado di giudizio che ha assolto l'imputato dal reato di rifiuto di atti d'ufficio previsto dall'art. 328 c.p., ritiene che lo stesso invece risulti integrato, ma che ai sensi dell'art. 131 bis. c.p. non sia punibile per particolare tenuità del fatto.

All'imputato è stato ascritto il predetto reato in quanto, in qualità di guardia medica in servizio si è rifiutato indebitamente di effettuare una visita domiciliare a una malata di cancro, in preda a forti dolori. Intervento che, per ragioni sanitarie, avrebbe dovuto compiere immediatamente, mentre lo stesso si è limitato a dire di far intervenire il 118, che giunto sul posto, per calmare il dolore, somministrava alla paziente della morfina. Trascorsa un'ora dalla richiesta d'intervento la donna moriva. Il giudice d'appello rileva che il medico sarebbe dovuto intervenire personalmente per appurare quale fosse il rimedio più adeguato per alleviare il dolore della donna invece di limitarsi a indicare di chiamare il 118.

Errato ritenere che il medico debba intervenire personalmente

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L'imputato ricorre in Cassazione lamentando con il primo motivo del ricorso un vizio di forma dell'appello proposto dal P.M., con il secondo l'omessa rinnovazione dell'istruttoria relativamente a prove decisive come le dichiarazioni di un medico, che aveva escluso rilievi disciplinari a carico dell'imputato, motivando le ragioni per le quali lo stesso non era obbligato a intervenire. Con il terzo lamenta la mancata motivazione rafforzata della prima sentenza assolutoria sull'omessa considerazione della testimonianza di due testi, vertente sugli obblighi che incombono sulla guardia medica e sul rispetto degli stessi da parte dell'imputato. Con il quarto infine contesta travisamento del fatto e vizio di motivazione relativamente alla testimonianza e all'esame di due soggetti.

Rifiuto di atti d'ufficio per il medico che suggerisce di chiamare il 118

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La Cassazione con la sentenza n. 8377/2020 rigetta il ricorso perché infondato per le ragioni che si vanno a esporre.

Infondato il primo motivo del ricorso poiché l'atto di appello del P.M è stato depositato a mani di un soggetto indicato e noto, che ha sottoscritto la dichiarazione di avvenuto deposito. Parimenti infondati il secondo e terzo motivo del ricorso relativi alle testimonianze rese in giudizio, così come il quarto con cui in sostanza l'imputato avanza una rivalutazione probatoria delle dichiarazioni rese da due testi, inammissibile in sede di legittimità.

Gli Ermellini rilevano come la Corte d'Appello abbia correttamente fondato la responsabilità dell'imputato sulla violazione dell'obbligo, da parte di costui, di effettuare la visita domiciliare alla paziente per verificare personalmente il trattamento più adeguato per alleviare il dolore, praticando iniezioni con un farmaco magari diverso dalla morfina. La Corte ha smentito la circostanza addotta dalla difesa, secondo cui il mancato intervento del medico è stato cagionato dallo stato di agitazione del figlio della donna, che non avrebbe neppure fornito i propri dati e l'indirizzo a cui si sarebbe dovuto recare, interrompendo la telefonata bruscamente. Dalle prove è infatti emerso in realtà che la telefonata è stata interrotta a causa della condotta omissiva del medico che indirizzava il richiedente a contattare il 118.

Nessun errore motivazionale quindi da parte della Corte d'Appello nel giudicare rilevante l'omissione del medico, che in una situazione grave come quella prospettata dal richiedente poteva anche proporre come soluzioni alternative una consulenza telefonica con cui fornire le necessarie indicazioni terapeutiche o invitare il richiedente a portare la madre in ambulatorio per una visita.

La decisione della Corte è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l'opportunità di richiedere l'intervento del 118 per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario."

La decisione aderisce anche ad altra giurisprudenza secondo cui "integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio del paziente terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente." Il reato infatti è di pericolo, per cui non è richiesto il verificarsi di un danno effettivo per integrarlo. Esso postula solo la potenzialità del rifiuto nel produrre un danno o una lesione.

Leggi anche Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio

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Foto: 123rf.com
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