Per la Corte, ha ragione il Comune ricorrente che ritiene il B&B assimilabile a una struttura alberghiera e per questo soggetto alla Tarsu

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 5358/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso di un Comune, risultato soccombente nei due gradi di giudizio di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, perché secondo i giudici i B&B non sono soggetti alla Tarsu in quanto non riconducibili a un'attività alberghiera. Il Comune però fornisce prove legislative e giurisprudenziali dalle quali emerge che i B&B sono assimilabili alle strutture ricettive e che per applicare la Tarsu non rileva la destinazione dell'immobile, ma l'attitudine dello stesso a produrre rifiuti.

Giudici tributari: B&B non paga la stessa Tarsu degli alberghi

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Un contribuente ricorre alla CTP per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento del Comune avente ad oggetto la Tarsu del 2010 perché il B&B da lui gestito non è riconducibile a un'attività alberghiera e quindi non è soggetto all'applicazione della tassa sui rifiuti. La CTP accoglie il ricorso, ma il Comune si rivolge alla CTR, che però respinge il gravame, ritenendo che all'attività di B&B non sia applicabile la tariffa prevista per gli alberghi perché la ricettività è diversa. Gli alberghi in particolare hanno una capacità superiore, rispetto a un B&B, di produrre rifiuti. Nel caso di specie, ritenendo non provato che la struttura si discosti da un normale B&B, non si può applicare la tariffa "alberghi" sulla base di una mera assimilazione a produrre rifiuti.

La legge regionale equipara il B&B a un'attività alberghiera

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Il Comune soccombente ricorre in Cassazione facendo presente nel primo motivo che l'art. 62 comma 4 del dlgs. n. 507/1993 prevede che: "nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Inoltre la legge Regionale n. 2/2002 ha stabilito l'equiparazione dei B&B agli alberghi. Con il secondo motivo del ricorso invece il Comune si duole che la CTP e la CTR non abbiano considerato la Tarsu a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'immobile, rilevando piuttosto l'attitudine a produrre rifiuti dell'attività ricettivo alberghiera a cui è destinato in parte il bene.

Nel caso di specie 127 mq, su un totale di 159 mq sono stati destinati dal contribuente ad attività di B&B. Il Comune ricorda inoltre che la Cassazione ha stabilito che, in base all'art. 49 del dlgs. n. 22/1997, il Comune può istituire tariffe differenziati per fasce di utenza distinguendo l'uso domestico da quello non domestico in base all'uso effettivo dell'immobile.

Infine l'ente argomenta che in virtù dell'art. 68 del dlgs. n. 507/1993, i Comuni, per applicare la Tarsu, devono adottare un regolamento contenete la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria" tenendo conto solo in via di massima della destinazione degli immobili, tra cui non c'è distinzione tra tipi di attività ricettive, accomunate tutte dalla dizione "esercizi alberghieri."

Il B&B se è equiparato a una struttura alberghiera paga la Tarsu

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Per la Cassazione, che decide con sentenza n. 5358/2020, il ricorso del Comune è fondato.

Vero che per applicare la Tarsu non rileva la destinazione d'uso dell'immobile. L'art. 64 comma 2 del dlgs n. 507/1993 ha riconosciuto infatti ai Comuni il potere di definire la tariffa in base all'attività svolta in concreto all'interno del bene.

Occorre però qualificare l'attività di B&B, che non è definita da fonti normative, perché le norme che ne contenevano la descrizione sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.

Occorre quindi tenere conto del fatto che, come evidenziato dal Comune, la legge della Regione Sicilia n. 2/2002 inserisce l'attività di B&B tra le strutture ricettive di carattere alberghiero anche se non si impone ai Comuni di assimilarli a tali strutture ai fini della Tarsu. Ne consegue che il regolamento comunale, nel momento in cui equipara i B&B agli alberghi per applicare la Tarsu, non è illegittimo, poiché si tratta di una scelta del Comune, nei limiti della sua potestà impositiva, che non è vietata da nessuna norma statale e che risulta tra l'altro avallata dalla menzionata legge regionale 2/2002.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 5358/2020

Foto: 123rf.com
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