Ai sensi dell'art. 345 Cod. Proc. Civ. (domande ed eccezioni nuove) in grado di appello è ammissibile la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo l'emissione della sentenza di primo grado. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10751/02, precisando che tale principio costituisce una deroga al divieto generale di domande nuove, deroga giustificata dal fatto che si tratta di una domanda che dipende strettamente da quella iniziale.
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