Chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza rischia una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

di Lucia Izzo - La responsabilità genitoriale impone obblighi di assistenza nei confronti dei figli, ad esempio quello di non fargli mancare i mezzi di sussistenza. Per tutelare anche l'ex partner che necessiti di sostegno, si prevede anche che l'altro sia onerato di dovergli versare un assegno stabilito dal giudice.


Violare tali precetti comporta, non solo, una sanzione dal punto di vista civilistico, ma addirittura una reazione dal punto di vista penale. La violazione degli obblighi di assistenza familiare è infatti un reato previsto dall'art. 570 del codice penale.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Tale norma, al primo comma, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge.


Se tale norma sembra essere caratterizzata da indeterminatezza e posta a presidio di un generico dovere di assistenza, è il secondo comma che entra più nel dettaglio dettando fattispecie assai più puntuali. In particolare l'art. 570, comma 2, afferma che le pene di cui al comma 2, si applicano congiuntamente a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Quest'ultima rappresenta la fattispecie di reato più frequentemente contestata, in particolare quando la condotta si realizzi nei confronti dei figli (sia legittimi che naturali).


Riferendosi i mezzi di sussistenza ad un concetto più ampio dei soli alimenti, è richiesto dalla norma quindi che il beneficiario versi in uno stato di bisogno per cui non possiede il necessario per vivere.L'interpretazione della norma è passata al setaccio dei giudici che si sono soffermati su alcuni concetti fondamentali per rilevare quando effettivametne si va a realizzare

Il reato in danno dei figli minori

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Per la giurisprudenza, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti destinatari dei mezzi di sussistenza rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitori, pertanto, a contribuire al loro mantenimento assicurando i predetti mezzi di sussistenza. Lo ha rammentato recentemente la Corte di Appello di Napoli (sent. 4249/2019) richiamando un principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione.

Tale condizione soggettiva di stato di bisogno non è esclusa per il fatto che, in virtù della dispinibilità economica del genitore presso il quale è stato collocato, il minore non versi in reale stato di bisogno (cfr. Cass. n. 17766/2019).

Entrambi i genitori sono, infatti, tenuto ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non possa provvedere autonomamente al proprio mantenimento, con la conseguenza che il reato in questione si perfeziona anche quando uno dei due genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti del figlio e vi provveda, invece, in via sussidiaria l'altro genitore (cfr. Trib. di Vicenza sent. 710/2019)

Infatti l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in una tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma, la quale inoltre corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita (cfr. Cass. 17692/2004).

Lo stato di bisogno del figlio minore non può ritenersi venuto meno per il fatto che altri si occupino del suo mantenimento e gli rechino assistenza in quanto l'obbligo di versare la somma prevista a titolo di mantenimento dei minori incombe a prescindere da impellenti necessita della prole. Pertanto, non rileva il fatto che al mantenimento e al sostentamento del minore abbiano provveduto altri familiari (Corte app. Palermo 3149/2019).

I mezzi di sussistenza

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Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, c.p. il giudice penale deve accertare, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza.

Secondo la giurisprudenza, in tale nozione rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (Cass., sent. n. 12400/2017). Vi rientrerebbero, ad esempio, anche i costi per vestiario, medicinali, libri di istruzione, mezzi di trasporto, costi per trasporti e comunicazione.

Quando si evita la condanna

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Il reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p. si realizza solo quando sussista la concreta capacità economica dell'obbligato (cfr. Tribunale di Trieste, 1145/2019). Dunque, per sfuggire alle accuse è necessario dimostrare la concreta impossibilità di onorare gli impegni.


Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 7372/2013), incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di tal ché la sua responsabilità non può essere esclusa sulla base della mera documentazione formale di uno stato di disoccupazione o di una mera flessione degli introiti economici o di difficoltà (cfr. Tribunale di Genova sent. n. 2402/2019).


In pratica, il reato può non sussistere solo quando le difficoltà economiche dell'obbligato si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica tale da renderlo totalmente incapace a provvedere, con la conseguenza che lo stato di disoccupazione in cui il soggetto dovesse trovarsi non è di per sè automaticamente idoneo ad escludere il reato (cfr. Cass. n. 35612/2011).


L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti(cfr. Tribunale di Trieste, sent. 633/2019).


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