il superiore interesse del minore, in tema di affidamento e collocazione di un minore, impone un adeguato bilanciamento e una valutazione comparativa degli effetti negativi rispetto ai benefici attesi. Commento al decreto Corte d'appello di Roma 3.1.2020

Avv. Margherita Corriere* - Il principio della tutela del "superiore interesse del fanciullo" trova solenne proclamazione nell'art. 3 della Convenzione sui Diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, ribadito in tempi recenti anche dalle "Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino" adottate in data 17.11.2010.

Il superiore interesse del minore

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Nel nostro ordinamento giuridico, la giurisprudenza riconosce al principio del "superiore interesse del bambino" rilievo fondamentale e, altresì, numerosi articoli del codice civile fanno riferimento a tale principio; basti pensare agli artt. 316, 317 bis, 321 e 336, il quale , al comma 3 dispone che il Tribunale in caso di urgenza può adottare anche d'ufficio provvedimenti temporanei nell'interesse del minore. Sempre finalizzati a realizzare gli interessi superiori del minore sono gli articoli sull'ascolto del minore , di cui agli artt. 316 bis, 315 bis e 337 octies del codice civile, come pure la legge 184 del 1983 in tema di adozione e del diritto del minore ad una famiglia , nonché la legge 149 del 2001 in tema di difesa tecnica del minore.

Certamente necessita dare un contenuto sostanziale a questa espressione "interesse prevalente del minore" ; seconda un sentenza della Cassazione , precisamente la n. 2303 del 2002 "il principio costituzionale della tutela del prevalente interesse del minore intende garantire la tutela più piena possibile ai concreti bisogni affettivi ed educativi di ciascuno e di tutti i minori coinvolti nelle vicende giudiziarie sottoposte al vaglio del giudice del merito" .

Altre sentenze della Suprema Corte (Cassazione S.U. del 2009 n. 22238, Cass. Sez, I del 2014 n.5237)) hanno inteso il fine dell'interesse superiore del minore nella concreta realizzazione del suo armonico sviluppo psichico, fisico e relazionale "da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano, consentendo, in tal modo, la partecipazione del minore stesso al giudizio…" (Cass. I sez Civ. 5 marzo 2014 n. 5237 nello stesso senso Cass., Sez., sez. U. 22238 del 2009).

Una sentenza della Cassazione della stessa sezione del 2013, precisamente la n. 17089, evidenziava che nei provvedimenti relativi ad un minore e che riguardino la sua collocazione ed affidamento, l'interesse prevalente del minore "impone un'indagine sul contesto di vita più adeguato a soddisfare le loro esigenze materiali, morali e psicologiche, operazione che si realizza anche sulla base di un giudizio prognostico in ordine alla capacitò di ciascuno dei genitori di far fronte a tali esigenze nella nuova situazione determinata dalla separazione." Pertanto occorre secondo tale sentenza un giudizio che sia in grado di delineare in maniera preventiva e anticipata i danni e i benefici che il minore potrebbe avere in base ad uno specifico provvedimento sul suo collocamento.

Il decreto della Corte d'appello di Roma del 3.1.2020

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Orbene proprio a questo principio del giudizio prognostico si riferisce un recentissimo decreto della Corte di Appello di Roma, sez. Minorenni, che doveva decidere in sede di reclamo su due decreti del Tribunale per i Minorenni che avevano disposto , in particolare, il primo la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nei confronti de figlio, nominando un tutore e il secondo l'allontanamento del minore dalla madre e il collocamento presso il padre con ulteriori prescrizioni, tra cui una assistenza domiciliare per l'intera giornata, eventualmente preceduta da una temporanea collocazione del minore presso una struttura residenziale, regolamentando gli incontri con la madre e prescrivendo un percorso psicoterapeutico per il bambino.

Tutto scaturiva da un ricorso promosso dal padre del minore , con cui chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale materna e il collocamento presso di sé del figlio avuto da una precedente relazione.

Nel caso in esame ci si trovava in una situazione di così accesa conflittualità da rendere entrambi i genitori incapaci di tenere conto delle esigenze e dei bisogni affettivo-relazionali del minore, devastato psicologicamente da tale situazione e soprattutto da una relazione pericolosamente assolutizzante e fusionale con la figura materna che lo induceva a rifiutare senza alcun valido e concreto motivo il padre.

Si legge nel decreto che all'esito delle operazioni peritali il CTU , sulla base di quanto osservato, non rilevava elementi da cui desumere una effettiva pericolosità del padre nei confronti del figlio, ma , al contrario, evidenziava che era " possibile rilevare una alleanza tra madre e figlio , quasi una coalizione che ha portato il figlio a ritenere il padre una figura dannosa , pericolosa e violenta….. riferisce di avere paura del padre, ma non sa spiegare tale emozione che la figura paterna gli scaturisce…riporta esempi di episodi , che racconta in modo frammentario e con motivazioni scarsamente circostanziate e che appaiono copia del pensiero materno".

Il ctu, onde ripristinare al più presto il rapporto padre-figlio, la cui assenza esponeva il minore "ad un serio rischio per la sua salute psichica, in particolare ad una scissione patologica con gravi ripercussioni affettive, allo sviluppo di un falso sé e di bassa autostima "aveva proposto di allontanare in via urgente il minore dalla madre e dal suo contesto familiare , di trasferirlo presso una struttura protetta per un periodo non inferiore a tre mesi , con rientro poi presso l'abitazione paterna , sospendendo tutti i rapporti madre-figlio per un periodo di 3 mesi , prevedendo un trattamento psicologico e psicoterapeutico ad hoc per il minore .

Veniva intanto emesso il primo decreto del Tribunale per i Minorenni che, oltre a sospendere la responsabilità genitoriale sul figlio ad entrambi i genitori e nominare un tutore, disponeva un percorso psicoterapeutico per il minore diretto anche al ripristino dei rapporti con il padre e di attivare con urgenza incontri in spazio neutro , senza la madre, con cadenza trisettimanale gradatamente implementata.

Ma successivamente il TM prendeva atto che il decreto non era stato attuato a causa della assoluta mancata collaborazione della madre; intanto si rilevava che da quanto osservato da ben due CTU il minore ormai era "invischiato in uno stritolante conflitto di lealtà con la figura materna …..e che il bambino ormai mostra un rifiuto tanto assoluto quanto immotivato di incontrare il padre, nell'esercizio della cui responsabilità genitoriale non èe merso alcun concreto elemento di pregiudizio….prigioniero di una relazione assolutizzante con la madre che gli nega ogni rapporto con il padre ". Pertanto il TM , paventando che il minore si trovasse esposto al " serio rischio psicopatologico di sviluppare negativamente la propria personalità e l'identità del proprio sé" disponeva con urgenza l'allontanamento del minore dalla casa materna ed il suo collocamento presso il padre , con immediato avvio del minore al percorso psicoterapeutico già stabilito nel precedente decreto e mai attivato per la mancata collaborazione materna.

Orbene a seguito dei reclami a tali decreti, la Corte di Appello di Roma sezione minorenni confermava la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori , ma in merito all'inversione di collocamento e pertanto all'allontanamento del minore dalla casa materna la Corte accoglieva il reclamo della madre, disponendo che il minore rimanesse collocato presso l'abitazione materna.

Leggi anche Alienazione parentale: il figlio resta con la mamma

Il bilanciamento operato dalla Corte

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E proprio a tal punto si dibatte sull'interesse prevalente del minore e la Corte rileva che difetta nel decreto reclamato " una valutazione comparativa degli effetti sul minore del trauma dell'allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso …il superiore interesse del minore che ispira il provvedimento impugnato non appare sorretto da un adeguato bilanciamento, in mancanza del quale esso rischia di risolversi in una formula precostituita..". Nel caso in esame la Corte ritiene che "una cruenta decisione di separazione forzata dalla madre sarebbe seguita oltre che da un trauma acuto da una situazione di stress tossico in carenza della azione tampone materna da cui potrebbero derivare oltre ai danni organici …..ulteriori gravissimi danni legati alla sfera delle malattie autoimmuni , cardiovascolari e renali". In tal guisa ritiene pertanto la Corte che lo stress provocato al minore dall'allontanamento dall'abitazione materna potrebbe provocargli notevoli problemi dal punto di vista organico e delle patologie autoimmuni di cui il bambino risultava affetto.

Sostiene la Corte che non sussiste nel provvedimento reclamato un bilanciamento tra il rischio psicopatologico e quello derivante dalla patologia fisica di cui è affetto il bambino , né tantomeno una gradualità nella misura disposta, sebbene sussista nel minore la "gravità della condizione di rischio anche psicopatologico futuro nel permanere del rifiuto del padre e del suo ruolo ".

Pertanto la Corte , nel confermare la collocazione del minore presso la madre, dispone che" la presenza del padre nella sua vita si pieghi ai suoi orari e ai suoi tempi", e che pertanto il padre andrà a riprenderlo a scuola e lo riporterà a casa, dapprima con un educatore e in seguito , quando il bambino avrà acquistato fiducia nel padre, da solo , mentre la madre lo accompagnerà a scuola la mattina; stesse modalità vengono disposte per le attività sportive e ludiche del minore; al tutore viene demandato il compito di predisporre un progetto rispettoso dei tempi indicati dallo psicoterapeuta che seguirà il minore e coordinato con i servizi sociali , con previsione di rendere "effettiva e non episodica la frequentazione " padre-figlio.

Orbene a questo punto sorgono dei quesiti : ma lo stress negativo per la patologia autoimmune del minore è rappresentato solo dal suo allontanamento dalla madre o non lo è ancora di più per la soppressione da molto tempo della figura paterna dalla sua vita? La valutazione comparativa è stata effettuata adeguatamente alle vere esigenze e agli impellenti bisogni del minore ?

Nel decreto si legge che la ctu rilevava che nonostante tutte le pressioni materne e " la condizione psicologica coartante e restrittiva " la figura paterna rimaneva in parte introiettata nel bambino , ravvedendosi in ciò un valore prognostico positivo, ma il passar del tempo non pone sempre più a maggior rischio il ripristino di una valida relazione padre-figlio?

Il maggior trauma e stress negativo per il minore era veramente provocato solo dall'allontanamento dalla figura materna e non dal rimanere invischiato in una relazione gravemente disfunzionale con la madre a grave rischio psico-evolutivo? Rammentiamo che la madre aveva disatteso il primo decreto del tribunale per i minorenni e nessuno oggi può garantire che non disattenderà il progetto che andrà a disporre il tutore unitamente allo psicoterapeuta, con ulteriori danni soprattutto dal punto di vista affettivo -relazionali per il minore .

A questo punto si cita una recente sentenza della Cassazione, la n. 9764 del 2019, che sostiene che l'interesse superiore del minore è garantire in concreto il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione, citando delle sentenze della CEDU.

Alcune considerazioni

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La considerazione che se ne trae è che, nell'interesse superiore del minore, l'attuazione dei provvedimenti deve essere attenzionata in maniera molto energica e autorevole al fine di non renderli vani a discapito degli interessi dei minori.

La Corte di Strasburgo ,spesse volte intervenendo in tale materia, ha infatti evidenziato che gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli stati nazionali per garantire effettività della vita familiare nei termini di cui all'art. 8 CEDU non si devono limitare al mero controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, bensì includono l'insieme delle misure che permettano di raggiungere concretamente questo risultato nella primaria esigenza che le misure finalizzate a riavvicinare il genitore al figlio non siano astratte e farraginose, ma rispondano ad esigenze di rapida attuazione., poiché il troppo passare del tempo può avere delle irrimediabili conseguenze negative (Corte EDU Solarino/Italia 09.02.2017 e Lombardo/Italia 29.01.20139, con gravissime conseguenze nella sfera affettivo-relazionale della prole.

* Avv. Margherita Corriere foro di Cosenza


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