Il 5 agosto 2006 il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva 'sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno', nella quale venivano chiarite, ai sensi dell'art.2 del " Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", tutte le situazioni relative ai 'diritti di soggiorno' riconosciuti al cittadino straniero che si trova regolarmente sul territorio nazionale, fra i quali, oltre alle facoltà previste espressamente dal citato T.U. n.286/1998, ..'lo svolgimento di regolare attività lavorativa..'. Secondo quanto indicato espressamente nella Direttiva ,'il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno
, ha il diritto, in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo, di continuare a permanere sul territorio nazionale conservando pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l'attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della documentazione rilasciata dall'ufficio competente, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno. LaPrevidenza.it,
Ministero dell'Interno, Direttiva 5.8.2006 n°11050

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: