E' consentito al proprietario di un animale d'affezione, seppellirlo nel giardino di casa dopo la sua morte? Sì, ecco però cosa si deve fare

E' possibile seppellire il proprio cane nel giardino di casa?

La risposta è positiva, ma è necessario rispettare alcune regole fondamentali nel rispetto della salute e dell'incolumità pubblica e informarsi attentamente su quanto dispongono anche le leggi regionali in materia.

Il Regolamento CEE n. 1774 del 3 ottobre 2002

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La prima norma a cui fare riferimento per capire se è possibile seppellire il proprio animale d'affezione in giardino è il regolamento Europeo n. 1774 del 2002 il quale, all'art 24 comma 1 lettera a dispone che "L'autorità competente può, se necessario, decidere che: a) gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento."

Dalla lettura della norma emerge che gli animali da compagnia possono essere sotterrati a condizione che vi sia un'autorità competente a decidere in merito. Quando muore un animale infatti, prima di prendere qualsiasi decisione sulla sua sepoltura, è necessario contattare il veterinario che deve certificare il decesso. Il certificato di morte, una volta formato, deve essere consegnato entro due settimane alla Asl, che è obbligata ad annotare il decesso nell'anagrafe specifica e disattivare il microchip.

Sepoltura in giardino: possibile se il veterinario certifica l'assenza di malattie

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Nel momento in cui quindi, come anticipato, il padrone dell'animale decida di seppellire il cane nel giardino di casa o in un cimitero per animali, è necessario che il veterinario certifichi che la morte non sia la conseguenza di una malattia infettiva.

Il proprietario deve essere consapevole inoltre di dover rispettare anche quanto previsto dalle norme applicabili al sotterramento degli animali da compagnia contenute nel Regolamento UE n. 142 /2011, il quale prevede che i resti dell'animale devono essere sotterrati in terreno proprio a debita profondità, di modo che altri animali non possano disseppellirlo e a una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, per evitare rischi per la salute degli animali, delle persone e per l'ambiente.

La legge italiana e in particolare il decreto legislativo n. 186 del 1 ottobre 2012, per chi non rispetta questo obbligo e decide di smaltire le carcasse degli animali domestici senza rispettare quanto previsto dal Regolamento CE n. 1069/2009, all'art 3 comma 3 commina una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 10.000 a 70.000 euro.

Per chi non ha il giardino, sepoltura o cremazione

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Chi non ha la disponibilità di un giardino in cui poter seppellire l'amico di una vita deve affidarsi a un veterinario che provvederà alla cremazione dell'animale, senza che il padrone possa avere le ceneri dell'animale.

Chi poi non ha problemi di budget, può sempre rivolgesi a ditte private che si occupano di far cremare l'animale, spesso facendosi pagare piuttosto profumatamente, anche sul costo incidono molte variabili, come la dimensione del cadavere, la regione in cui avviene il decesso e la procedura di cremazione utilizzata.

E se il cane muore in un condominio?

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La questione si fa decisamente più spinosa se il padrone del cane abita in un condominio e vuole sotterrare il corpo nel giardino condominiale. A parte il rispetto della procedura appena vista, che prevede il rilascio di un certificato veterinario che attesti l'assenza di malattie infettive, il proprietario del cane dovrà osservare quanto stabilito dal regolamento condominiale e appurare che la pratica, anche se regolare, sia accettata dagli altri condomini, che potrebbero esprimersi in senso contrario.

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