Per il Giudice di Pace di Alessandria il generico riferimento a una revisione dell'apparecchio non è sufficiente. Illegittimo l'iter procedurale sanzionatorio

di Lucia Izzo - Il generico riferimento a una revisione dell'apparecchio elettronico di rilevazione, contenuto nel verbale con cui è contestato al conducente di aver sforato i limiti di velocità, non è sufficiente se manca ogni cenno alle operazioni di omologazione e taratura volte a verificare che il singolo dispositivo possa fornire indicazioni attendibili e utilizzabili nelle condizioni di normale impiego successivamente alla verifica di taratura.

Verbale di violazione art. 142 codice della strada

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Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria in una sentenza resa il 15 gennaio 2020 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso proposto da un conducente assistito dall'associazione nazionale Globoconsumatori Onlus.


L'opponente aveva convenuto in giudizio la Provincia di Alessandria per l'annullamento di un verbale avente ad oggetto la violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada. L'opposizione, basata sostanzialmente sulla carenza di omologazione dell'apparecchiatura "telelaser mod. eltraff ultralyte" viene ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.

Manca l'omologazione? Verbale annullato

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A seguito dell'espletata istruttoria e dell'esame di tutti i documenti agli atti, è emerso che nel verbale di accertamento in oggetto mancava l'indicazione dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie, nonché l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, cosi come previsto dalla circolare ministeriale N. 300/A/6045/17 del 2017.


Nel verbale opposto, in sostanza, si rintraccia unicamente un solo e generico riferimento a una revisione, senza alcun cenno circa le essenziali operazioni di omologazione e taratura finalizzate a valutare la capacità del singolo dispositivo di fornire indicazioni attendibili e utilizzabili nelle condizioni di normale impiego successivamente alla verifica di taratura.

Iter procedurale sanzionatorio illegittimo

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Non essendovi nel verbale di contestazione alcuna traccia di tali attività, ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d'uso, l'iter procedurale sanzionatorio in questione viene ritenuto illegittimo e, pertanto, il verbale opposto viene annullato.


Si ringrazia la Globoncumatori ONLUS per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Alessandria, sent. 15 gennaio 2020

Foto: 123rf
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