Anche l'elevato costo della vita in città incide sulla riduzione dell'assegno. Per la Cassazione circostanze nuove verificatesi in corso di causa possono essere prese in considerazione. Il procedimento di divorzio è governato dalla regola rebus sic stantibus

di Lucia Izzo - Anche l'elevato costo della vita nella città in cui vive l'ex marito può essere preso in considerazione dai giudizi di merito ai fini della riduzione dell'assegno di divorzio. È inoltre possibile che, nel corso del giudizio d'appello, vengano prese in considerazioni circostanze nuove rispetto al primo grado e verificatesi in corso di causa, in quanto il procedimento di divorzio è governato dalla regola rebus sic stantibus.


Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 174/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'ex moglie a cui la Corte d'Appello aveva riconosciuto un assegno divorzile di 400 euro mensili, riducendo l'importo riconosciutole in prime cure.

La riduzione dell'assegno divorzile

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La Corte territoriale riteneva la situazione economico-patrimoniale della donna di non autosufficienza economica e per questo doveva esserle riconosciuto un contributo a titolo di assegno di divorzio, ma ridotto rispetto alla decisione di primo grado.


Nel decidere di ridurre l'esborso, i giudici a quo hanno tenuto conto di tutta una serie di fattori, compreso l'elevato costo della vita nella città di Roma, dove l'obbligato risiedeva, e i costi per cura e assistenza dovute alle sue condizioni di salute. Ancora, i magistrati si erano soffermati sulla disponibilità reddituale mensile e sulle complessive condizioni economico patrimoniali dell'ex, nonché dell'importo da lui pagato per il mantenimento del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, in precedenza convivente con il padre.

Il giudico di merito sugli elementi rilevanti

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Una conclusione contestata dall'ex moglie innanzi ai giudici di Cassazione, ma senza successo. La donna contesta l'omessa esecuzioni di indagini istruttorie relative all'obbligato, ma non indica dove e quando siano state formulate tali richieste istruttorie. Inoltre, precisa la sentenza, la Corte territoriale svolge un accertamento di fatto comparativo selezionando insindacabilmente gli elementi di fatto ritenuti di più incisiva rilevanza.

Stesso esito anche per la censura con cui la ricorrente censura l'omesso esame di produzioni documentali relative a partecipazioni societarie dell'ex. La Corte territoriale, infatti, ha valutato tali cespiti societari ritenendoli irrilevanti, con giudizio insindacabilmente di merito.

Giudizio governato dalla regola rebus sic stantibus

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La decisione impugnata viene censurata anche per aver posto a base della decisione circostanze nuove (ovvero patologie del marito e versamento diretto al figlio) e non la situazione cristallizzatasi alla decisione di primo grado.


Tale doglianza viene ritenuta infondata in quanto, precisano gli Ermellini, nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatesi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus.


Il giudizio di revisione ex art. 9 della L. 898/1970, spiega il Collegio, trova applicazione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (cfr. Cass. 3925/2012).

Scarica pdf Cass., III civ., sent. 174/2020

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