Pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia del 24 dicembre 2019 che ha revisionato i modelli Isa delle attività professionali, commercio, servizi e manifatture

di Annamaria Villafrate - Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta (sotto allegato) ha anticipato la revisione degli modelli Isa dopo il malcontento manifestato dai commercialisti, che hanno evidenziato in diverse occasioni le difficoltà applicative di questi indici di affidabilità fiscale. Al momento è impossibile esprimere un giudizio sui nuovi 89 modelli, prima che il software venga messo a disposizione. Occupiamoci quindi di analizzare gli aspetti più importanti del decreto.

In Gazzetta il decreto che approva 89 nuovi Isa

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Il decreto ministeriale del 24 dicembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato sia gli Isa relativi alle attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio delle attività professionali che le territorialità specifiche.

Il decreto, oltre ad approvare 89 nuovi indici di affidabilità fiscale però ha anche stabilito le modalità applicative degli stessi, ha individuato le categorie dei contribuenti ai quali non si applicano gli Isa, ha stabilito le regole di affidabilità fiscale e ha approvato le modifiche agli Isa approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018.

Al decreto sono allegate le note tecniche e metodologiche necessarie a comprendere il funzionamento di ogni indice e a individuare gli elementi da prendere in considerazione per determinare il punteggio di affidabilità dei nuovi Isa.

A chi si applicano i nuovi Isa

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I nuovi Indicatori si applicano a coloro che esercitano le attività oggetto dell'indice in modo prevalente. Se poi un contribuente esercita contestualmente più attività d'impresa, si deve fare riferimento all'attività prevalente, intendendosi per tale quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, l'importo maggiore di ricavi o compensi derivanti dalla somma dei ricavi o compensi delle attività comprese dallo stesso indice.

I soggetti esclusi dai nuovi Isa

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Sono esclusi dai nuovi Isa, ai sensi dell'art 3 del decreto ministeriale i contribuenti che:

  • hanno iniziato o cessato l'attività o non la svolgono normalmente;
  • hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • si trovano nel regime forfetario agevolato, in quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, i lavoratori in mobilità e i contribuenti che calcolano il reddito in base a criteri forfetari;
  • esercitano due o più attività di impresa che non rientrano nello stesso indice, se i ricavi dichiarati e ottenuti da attività escluse dall'Isa dell'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari, supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati.
  • Escluse anche le società cooperative, consortili e i consorzi che operano solo per imprese socie o associate e le società cooperative formate da soggetti privi della qualifica di imprenditore, che operano solo in favore di se stessi.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individuerà infine quei contribuenti che, anche se esclusi dagli ISA, saranno obbligati a comunicare i dati economici, contabili e strutturali indicati dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge n. 50/2017.

Leggi anche Isa: la guida completa

Scarica pdf Decreto 24 dicembre 2019 Ministero Economia e Finanze

Foto: agenzia entrate
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