I diritti personalissimi, nell'ordinamento giuridico italiano, sono quelli che non è possibile trasmettere a terzi, né con atto inter vivos, né mortis causa

Diritti personalissimi: cosa sono

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I diritti personalissimi, nell'ordinamento giuridico italiano, sono quelli che non è possibile trasmettere a terzi, né con atto inter vivos, né mortis causa.

Vediamo quali sono i principali, tenendo ben presente che il loro elenco è solo approssimativo e soggetto ai cambiamenti che può apportare l'evolversi della sensibilità sociale.

Diritto alla vita e all'integrità fisica

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Innanzitutto, è personalissimo il diritto alla vita e all'integrità fisica, che trova tutela sia a livello penale (si pensi, ad esempio, ai reati di omicidio e lesioni personali) sia a livello civile (con la responsabilità extracontrattuale posta dall'articolo 2043 c.c. e con altre previsioni, come ad esempio quella che, a determinate condizioni, vieta gli atti di disposizione sul proprio corpo).

Tale diritto è inoltre tutelato a livello costituzionale dagli articoli 2 e 32.

Diritto al nome

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Anche il diritto al nome rientra tra i diritti personalissimi, garantendo l'interesse di ogni soggetto alla propria identificazione all'interno della società e a utilizzare il proprio nome come segno distintivo.

A tutelarlo è innanzitutto l'articolo 22 della Costituzione, ma anche il codice civile se ne interessa, ponendo all'articolo 7 delle specifiche azioni per chi intende far cessare le contestazioni circa l'uso del proprio nome e l'uso indebito del proprio nome.

Diritto all'identità personale

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Strettamente connesso al diritto al nome è il diritto all'identità personale, ovverosia all'identificazione sociale e a essere rappresentati per quello che si ritiene di essere. Esso non ha fonte normativa ma trova riconoscimento solo nella giurisprudenza.

Diritto all'onore

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La dignità della persona è invece tutelata con il riconoscimento di un diritto all'onore, garantito sia in sede penale (ad esempio con il reato di diffamazione) sia in sede civile (con il riconoscimento del risarcimento danni ai sensi dell'articolo 2043 c.c.).

Diritto alla riservatezza

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Infine, merita di essere menzionato il diritto personalissimo alla riservatezza, che garantisce a ogni soggetto di poter escludere terzi dalla propria vita privata.

A prevederlo è innanzitutto il codice privacy (d.lgs. n. 196/2003), ma esso trova riconoscimento anche in molteplici altre disposizioni, come ad esempio nell'articolo 10 del codice civile (che tutela il diritto all'immagine) e nell'articolo 615-bis del codice penale (che punisce le interferenze illecite nella vita privata).

Per approfondimenti vedi anche I diritti della personalità

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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