Per la Cassazione, non può essere concessa la sospensione condizionale della pena a chi non riprende subito a versare l'assegno di mantenimento

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione con la sentenza n. 47649/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso del procuratore, condividendone pienamente la tesi. La sospensione condizionale della pena deve infatti essere revocata al soggetto che non riprende subito a versare l'assegno di mantenimento stabilito dalla separazione consensuale omologata dal giudice. Non è possibile applicare al condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quanto previsto dall'art 165 c.p. Il giudice penale, anche se quello civile non lo ha stabilito, non può disporre un nuovo termine per consentire al condannato di adempiere. Come previsto infatti dall'art 1183 c.c. se non è previsto un termine per l'adempimento il creditore può esigere immediatamente la prestazione.

Violazione obblighi assistenza familiare

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Un Procuratore ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

contemplato dall'art 3 della legge n. 54/2006, 12 sexies della legge 898/1970 e dall'art. 570 comma 2 c.p. Il giudice aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla "ripresa degli obblighi di contribuzione" stabiliti dal tribunale nella separazione consensuale omologata.

Il giudice ha poi respinto la richiesta del procuratore perché nella sentenza

non era indicato un termine per adempiere l'obbligazione che rappresentava la condizione a cui era subordinata la sospensione condizionale della pena. Per il giudice, se la sentenza non fissa alcun termine, come nel caso di specie, occorre fare riferimento, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità, a quello previsto dall'art 163 c.p, "ossia quello durante il quale è sospesa l'esecuzione della pena irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione". Ora poiché la sentenza di condanna è definitiva dal 20 gennaio 2016, l'obbligo di cui all'art 165 c.p non poteva ritenersi adempiuto, non essendo decorsi ancora cinque anni dal passaggio in giudicato.

Il ricorso del procuratore

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Il procuratore ricorrente contesta la decisione del giudice, che sarebbe incorso nella violazione degli artt. 163, 165 e 168 c.p. Deve quindi disporsi la revoca della sospensione condizionale della pena, in quanto dal 20 gennaio 2016 fino all'accertamento dei Carabinieri del 22 ottobre 2017 il condannato non ha versato alcun assegno di mantenimento.

No alla sospensione condizionale per chi non riprende a versare l'assegno

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La Cassazione con sentenza n. 47649/2019 annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo esame osservando che, come giustamente rilevato dal procuratore, l'assegno di mantenimento è un credito esigibile dalla persona offesa da prima della condanna. Il soggetto quindi è tenuto al versamento dell'assegno secondo i termini e le modalità stabilite nella sentenza civile. L'obbligo di provvedere al mantenimento era già rilevante prima della maturazione del termine quinquennale di cui all'art 163 c.p, ossia già al momento in cui era diventata irrevocabile la sentenza penale di condanna.

Gli Ermellini dopo un attento esame di opposti e diversi orientamenti giurisprudenziali che non sempre si sono espressi in modo uniforme sulla questione sollevata dal procuratore, ritengono corretta la tesi del ricorrente. Applicare infatti il termine previsto dalle norme penali, in assenza di un termine fissato dal giudice, finisce per danneggiare la persona offesa e favorire l'imputato.

Il tutto in violazione dell'art. 1183 del c.c. il quale dispone che "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente", salvi i caso in cui "in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine".

Questo perché l'obbligo imposto dal giudice penale non è autonomo e nuovo rispetto a quello fissato dal giudice civile. Il giudice penale infatti non può, al solo fine di garantire l'operatività della sospensione condizionale della pena, rimodulare o dilazionare il termine per l'obbligato, perché contravverrebbe alle regole civilistiche sull'adempimento.

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