Nelle prenotazioni alberghiere online, la clausola "non rimborsabile" è vessatoria per cui deve essere approvata separatamente e per iscritto

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza del 14 ottobre 2019 (sotto allegata) il Giudice di Pace di Trapani ha riconosciuto a un soggetto il rimborso di euro 364,50 oltre interessi. Tutto nasce da una errata prenotazione alberghiera effettuata tramite il sito Booking.com, che l'attore provvedeva a cancellare chiedendo il rimborso al titolare della struttura. Costui però rigettava la richiesta perché nel sito era specificato che l'adesione all'offerta alberghiera era "non rimborsabile". Peccato che, trattandosi di clausola vessatoria, come chiarito dal Giudice di Pace, il cliente aveva il diritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. di approvarla separatamente e per iscritto.

Booking, rimborso negato

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Un soggetto agisce in giudizio per ottenere il rimborso di quanto corrisposto per errore al titolare di una struttura alberghiera. L'attore precisa di aver effettuato erroneamente una prenotazione nell'albergo del convenuto tramite il sito Booking.com, ma che, accortosi dell'errore, provvedeva alla sua cancellazione. Il titolare dell'albergo tuttavia negava il rimborso visto che l'offerta, come precisato sul sito, risultava era "non rimborsabile."

Vessatoria la clausola "non rimborsabile"

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Il GdP di Trapani, con sentenza del 14 ottobre 2019 precisa che "le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l'adesione all'offerta alberghiera come "non rimborsabile" sono, a tutti gli effetti, delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente."

Quando si effettua una prenotazione online quindi, lo spuntare la casella delle condizioni generali di contratto non è sufficiente a ritenere che l'accettazione si estenda all'intero accordo, in quanto la clausola che prevede il pagamento della penale deve essere accettata specificamente dal cliente.

Approvazione separata e per iscritto delle clausole vessatorie

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Il Giudice di Pace ricorda che l'art 1341 c.c dispone che: "non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria."

Per Cassazione unanime infatti ogniqualvolta il contraente forte, nel predisporre il contratto e le relative clausole ne prevede di gravose per la parte debole dell'accordo, queste devono essere approvate separatamente e in forma scritta.

Per questo deve riconoscersi all'attore il rimborso di euro 364,50 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.

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Foto: 123rf.com
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