L'art. 36 bis della legge n° 248/2006 nel suo incipit enuncia un concetto normativamente abbastanza nuovo ma che trova riscontro soprattutto nella consapevolezza di quegli operatori che di frequente si trovano ad analizzare i fenomeni patologici collegati alle realtà produttive, consistenti nell'abbraccio stretto e inscindibile tra la “sicurezza dei lavoratori” e la “regolarità” del rapporto di lavoro, in settori a marcato rischio quali l'edilizia. Per il personale ispettivo che concretamente opera sul campo non è infatti infrequente accertare che il datore di lavoro che tendenzialmente non è incline al rispetto della normativa sulla sicurezza, è altrettanto riottoso nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dei lavoratori in materia di regolarità del rapporto di lavoro. Tant'è che, realisticamente, il lavoratore “in nero” oltre a non essere registrato nei libri obbligatori e a non fruire di diritti, di prestazioni previdenziali o di ammortizzatori sociali (indennità di malattia, indennità di maternità, CIG, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, versamenti contributivi, diritto alla conservazione del posto di lavoro ecc.), è privato anche di una serie di istituti giuridici posti a tutela della sua sicurezza fisica quali, ad esempio, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici, la formazione e l'informazione in materia di sicurezza e prevenzione, la dotazione di dispositivi di protezione individuale.
Articolo di Luigi Damiano
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Visita fiscale INPS: ora non sei per forza assente se il medico non riesce a trovarti
- La risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo
- Alunni con disabilità: per LEP serve leale collaborazione
- Bonifico tra parenti: attenzione al Fisco, ora potrebbe chiederti di pagare l'8% di “tasse”
- Visite mediche, stop al ticket se hai una di queste malattie croniche, e più esami gratis se sei incinta: ecco l’elenco


