Per tutte si ricorda la sentenza n. 496 del 2003 (proprio quella cui fa riferimento l'atto di appello) nella quale - dopo aver ricordato che i due meccanismi mirano esattamente allo stesso risultato costituito dall'esigenza di paralizzare l'aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un'efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica - si è dovuto riconoscere che consentire il cumulo tra i vantaggi che sarebbero derivati con l'applicazione.....
www.laprevidenza.it
Corte dei Conti appello, III Sezione, Sentenza 4.1.2006 n° 9
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente


