I principi di chiarezza e sinteticità del processo amministrativo valgono anche per gli allegati, se non si rispettano le spese aumentano

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 2203 del TAR Sicilia del 17 settembre 2019 (sotto allegata) è interessante non tanto per la complessa vicenda trattata, che riguarda le pretese di un lavoratore dipendente, quanto piuttosto per i chiarimenti forniti sulle tecniche di redazione del ricorso. Il TAR precisa infatti che i criteri di chiarezza e sinteticità non fanno riferimento solo al ricorso, ma anche ai documenti che ne rappresentano il corredo probatorio. Nel caso di specie i documenti allegati al ricorso superavano il centinaio. Questa produzione così massiccia, assolutamente irrilevante ai fini del decidere, ha costretto il collegio ad esaminarla, con ripercussioni inevitabili sulle spese processuali, che sono lievitate fino a 8000 euro.


La vicenda processuale

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Oggetto del ricorso al TAR Sicilia l'accertamento del diritto del lavoratore ricorrente alla ricostruzione integrale della sua carriera lavorativa per finalità giuridiche ed economiche, e per ottenere il pagamento e la restituzione della somme trattenuto illegittimamente sullo stipendio; l'accertamento del suo diritto al risarcimento dei danni subiti o subendi, in conseguenza di alcuni atti illegittimi adottati nei suoi confronti e annullati in sede giudiziaria e da ultimo per ottenere la condanna delle amministrazioni responsabili in solido, al pagamento delle somme dovute al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo effettivo.

Troppi allegati e ricorso poco chiaro fanno lievitare le spese

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La pronuncia del TAR Sicilia, prima sezione, del 17 settembre 2019 riveste un interesse particolare per le precisazioni sule tecniche redazionali dei ricorsi al TAR.

Accogliendo l'eccezione sollevata dall'Avvocatura di Stato sulla violazione del principio di sinteticità del ricorso, il TAR adito precisa come in effetti "Il dovere di sinteticità nella redazione degli atti difensivi discende direttamente dalla norma primaria di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. pienamente vigente all'epoca dell'introduzione di entrambi i giudizi."

Il TAR non può esimersi inoltre dal rilevare anche che, seppur nel caso di specie non è applicabile la sanzione della non esaminabilità delle pagine eccedenti sussista "la palese violazione - non giustificata dalla relativa complessità della vicenda: tutta incentrata sulla perimetrazione dell'ambito di riedizione del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale dei precedenti provvedimenti sanzionatori - da parte della difesa ricorrente del dovere di sinteticità, posto a presidio di valori primari quali l'efficienza e la celerità del giudizio e, in ultima analisi, anche della stessa tutela effettiva ed efficace delle ragioni della parte medesima, che quando espresse con chiarezza e sinteticità riescono a devolvere all'organo giudicante una cognizione sicuramente funzionale a una più precisa e consapevole intelligenza delle questioni dedotte.

Peraltro intere pagine sono dedicate alla ricostruzione del curriculum scolastico ed universitario del -OMISSIS-, e al suo curriculum professionale in anni notevolmente precedenti i fatti di causa (...)".

Il Tar precisa infine come la chiarezza e la sinteticità debbano applicarsi non solo agli scritti difensivi, ma anche agli atti, intendendosi per tali perfino gli allegati. Va da se quindi che se vengono allegati al ricorso un numero eccessivo di documenti, il Collegio è costretto a prenderne visione, ma in questo modo vengono meno le esigenze di chiarezza e di sinteticità richieste.

La decisione

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Nel ricorso infatti il ricorrente ha allegato più di cento documenti, tra l'altro molto corposi, irrilevanti ai fini del decidere di questa particolare controversia, in quanto riferiti ad altra causa.

Non solo, il ricorso riproduce, attraverso la tecnica del copia e incolla, parti di testo già esposte nello scritto, dando vita così a inutili ripetizioni che non fanno altro che allungare ulteriormente l'atto.

Il TAR fa quindi presente che, nel pronunciarsi sulle spese del giudizio, il giudice deve tenere conto anche del rispetto dei principi di chiarezza e di sinteticità, stabiliti dalla legge. Ne consegue che in tale contesto, l'abnorme violazione di tali principi non può non riflettersi sulla liquidazione delle spese, come in effetti avviene. Il Tar infatti dispone che la liquidazione delle spese avviene avendo riguardo alla natura e alla quantità dell'attività processuale, nonché della "violazione da parte della difesa ricorrente dei principi di chiarezza e di sinteticità del giudizio", quantificate in 8000 euro.

Leggi anche Atti processuali sintetici: il punto della giurisprudenza

Scarica pdf TAR Sicilia -Sezione Prima-sentenza n. 2203-2019

Foto: 123rf.com
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