Tale modifica si ritiene necessaria per rendere
effettivo il diritto di difesa anche nelle procedure di
negoziazione assistita da avvocati, quando essa precede necessariamente l'instaurazione della controversia, prevedendo il pagamento del compenso all'avvocato.
La limitazione dell'accesso al patrocinio a spese dello
Stato ai soli casi nei quali sia
stato raggiunto un accordo si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di un accordo in funzione deflativa del contenzioso.
La liquidazione, in caso di esito positivo, spetterà al Tribunale avente competenza per il luogo in cui l'accordo è
stato concluso, sulla base della presentazione del provvedimento di ammissione al patrocinio e di copia del verbale di accordo.
Gratuito patrocinio: nuove deroghe ai limiti di reddito
Modificando l'art. 76 del testo unico si punta a integrare il novero dei casi in cui è possibile l'ammissione della
persona offesa al patrocinio
in deroga ai limiti di reddito, innalzando così il livello di tutela per la difesa dei diritti delle persone vittime di alcuni delitti riprovevoli.
Si tratta, nel dettaglio, dei reati di cui agli artt. 570, secondo comma, numero 2), del
codice penale (che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare), quando la violazione è in danno di discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, 570-bis (che punisce la
violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio), ove commessa in danno di figli minori o inabili al lavoro, e 613-bis (che punisce il delitto di tortura).
Liquidazione compensi al difensore
Ancora, riformulando la rubrica dell'art. 82, il d.d.l. punta ad adeguare la norma al nuovo sistema dei compensi introdotto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014, come modificato dal successivo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 37/2018.
Le novità prevedono che il compenso e le spese spettanti al difensore siano liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese e alle indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il giudice applicherà i valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. n. 247/2012, in modo che non risultino superiori ai valori medi.
Il giudice provvede, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di chiusura della fase cui si riferisce, ovvero nei sei mesi successivi nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 116, comma 1 e 117, comma 1, per le quali si è ritenuta opportuna l'applicazione di un termine maggiore in considerazione delle particolari casistiche previste.
Comunicazione diniego via PEC
La riforma punta a introdurre un ulteriore snellimento procedurale con minor aggravio di adempimenti successivi all'udienza che il personale di cancelleria è chiamato a svolgere: nel caso in cui l'interessato sia presente all'udienza, la lettura nel corso dell'udienza stessa del decreto con cui il giudice decide sull'ammissibilità o meno al beneficio richiesto sostituisce la comunicazione/notifica del medesimo decreto.
Una modifica dell'articolo 97 prevede, invece, che al destinatario di un
provvedimento negativo di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, se ne debba comunicare il testo integrale, e non come stabilito dall'attuale disciplina il solo avviso di deposito.
Poiché le parti, di sovente, si costituiscono in giudizio
tramite i loro difensori eleggendo presso i medesimi il loro
domicilio legale, la notifica all'interessato potrà avvenire con comunicazione inoltrata direttamente alla posta elettronica certificata del difensore come risultante dagli atti processuali.