Stato di flagranza o quasi flagranza di reato ex art. 382 c.p.p. L'arresto in flagranza o quasi flagranza di reato: presupposti di legittimità

di Gianluca Fioravanti - L'art. 382 c.p.p., pone come in stato di flagranza colui che viene colto nell'atto di commettere il reato, ovvero, chi subito dopo la commissione dello stesso è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, finanche, chi viene sorpreso rispettivamente con cose o tracce delle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Il secondo comma, di contro, stabilisce come lo stato di flagranza nei reati permanenti dura fino a quando non risulta cessata la permanenza dell'atto criminoso.

Flagranza e quasi flagranza di reato ex art. 382 c.p.p.

L'articolo in esame, tratta una prima ipotesi definita flagranza propria di reato, e nelle altre invece, evidenzia una flagranza impropria o quasi-flagranza.

Data la particolarità della quasi-flagranza, si impone una lettura rigorosa del dato normativo, tramite il quale la locuzione "subito dopo il reato" va intesa come un susseguirsi ininterrotto e concitato degli eventi tra la condotta illecita e l'arresto

Ulteriore deroga al concetto di flagranza stricto sensu intesa, sono previste da leggi speciali, come ad esempio la c.d. flagranza differita, prevista dall'art. 8 comma 1 ter L. 401/1989, secondo cui il concetto di flagranza, e la conseguente possibilità di procedere all'arresto, si estende per 48 ore, almeno nelle ipotesi di reati commessi in occasione di eventi sportivi.

Dell'argomento si è occupata la Cassazione, nella recente sentenza n. 37303/2019 (sotto allegata).

La vicenda giudiziaria

In data 07.03.2019 il GUP di Catanzaro convalida l'arresto di T.G. effettuato dagli agenti di P.S in data 03.03.2019 a seguito di una rapina ai danni di R.D.

Tramite il proprio difensore T.G propone ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo la violazione di legge con riferimento all'art 606 lett. b), in relazione all'art. 382 c.p.p.

Le motivazioni addotte in ricorso contestano la situazione di flagranza di reato, atteso che, l'arresto non è avvenuto né perché il ricorrente è stato colto nell'atto di commettere il delitto, né al termine di un inseguimento della p.g. o quantomeno, trovato in possesso di cose o tracce del reato.

Inoltre, ritiene la difesa, che l'arresto è stato eseguito dopo che la polizia giudiziaria ha sentito la persona offesa e sulla scorta delle indicazioni fornite da quest'ultima, quali il vestiario, si è posta alla ricerca di T.G il quale, è stato riconosciuto e tratto in arresto.

In conclusione, secondo la difesa non sussisterebbero i presupposti per la convalida dell'arresto richiamando altresì la decisione delle SS.UU n. 39131/16 sull'illegittimità dell'arresto in flagranza.

La decisione della Cassazione

La S.C. letto il ricorso presentato da T.G rigetta lo stesso e interviene nel chiarire la differenza che intercorre tra l'illegittimità dell'arresto in flagranza in riferimento alla decisione delle SS.UU, con la rispettiva validità dell'arresto nel caso de quo.

Precisa la corte che, le SS.UU hanno ritenuto "illegittimo l'arresto in flagranza di reato operato dalla p.g. sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza in quanto la stessa presuppone la immediata ed autonoma percezione da parte di chi procede all'arresto delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato".

Nel caso trattato dalle SS.UU, si era proceduto all'arresto del soggetto solo sulla base delle sole indicazioni della parte offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore.

Il caso sottoposto alla S.C seconda sezione penale, appare differente rispetto al caso sopraesposto.

Difatti, si precisa che, per procedere all'arresto di un soggetto deve esserci la "coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso e il successivo intervento di privazione della libertà dell'autore del reato.

In sintesi, ai fini della flagranza di reato è dunque necessario che la p.g. percepisca in modo diretto gli elementi che inducono a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell'arrestato.

Nel caso di specie, l'aver identificato il soggetto autore del reato da parte della persona offesa attraverso il vestiario indossato e, l'attivarsi degli agenti di P.S immediatamente alla consumazione del fatto (all'incirca 5 minuti tra la segnalazione in Questura e l'intervento) e, l'aver rinvenuto sulla via percorsa al fine di allontanarsi dal luogo teatro della rapina il soggetto autore del delitto, pone in essere, una linea di ininterrotta e rapida continuità spazio temporale, nel quale si sono svolti gli eventi, e che integrano un profilo di elevatissima probabilità che T.G. sia l'autore materiale del fatto, tale da fondare la sussistenza nel caso che qui ci si occupa della quasi-flagranza.

Scarica pdf sentenza Cass. n. 37303/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: