La decisione di un genitore di far cambiare religione al figlio è legittima se non reca alcun pregiudizio al minore, accertabile solo con il suo ascolto

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 21916/2019 (sotto allegata) la Cassazione, in accoglimento del ricorso e condividendo la requisitoria del PM a sostegno della ricorrente sancisce che, in caso di contrasto tra genitori causato dalla diversa educazione religiosa da impartire al figlio, il giudice può adottare provvedimenti restrittivi, optando per una confessione o per l'altra non sulla base di un mero pregiudizio, ma solo dopo aver appurato, attraverso l'ascolto del minore, che la religione scelta dalla madre, non rechi al minore un pregiudizio effettivo, stante l'obbligo per il giudicante di agire nel suo esclusivo interesse affinché venga tutelata la sua integrità fisica e morale.

La vicenda processuale

Il Tribunale pronuncia la separazione dei coniugi, affida il minore congiuntamente a entrambi i genitori, fissa la dimora presso la madre e stabilisce il diritto di visita del padre, tenuto a corrispondere 600 euro mensili come contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il padre esprime il proprio dissenso sulla religione geovista che la madre vuole impartire al figlio, preferendo che il bambino completi il percorso cattolico fino alla cresima, così da poter sceglier più consapevolmente se cambiare o meno confessione religiosa una volta diventato adulto.

Il Tribunale ritenendo di poter decidere il tal senso ai sensi dell'art 337 ter c.c accoglie le richieste del padre poiché la scelta paterna pare rispondere meglio all'interesse del figlio, considerato che la religione cattolica, più diffusa e praticata, consente allo stesso una maggiore integrazione a livello sociale, con impegno da parte del padre di accompagnarlo nel percorso di educazione religiosa indicato dallo stesso.

Ricorre in appello la madre chiedendo la sospensione e la revoca delle sole disposizioni della sentenza relative all'educazione religiosa. L'ordine impartito dal tribunale, a suo dire, violerebbe i principi della bigenitorialità, oltre a quelli sanciti dalla Costituzione, in primis sulla laicità dello Stato, così come quelli di diritto internazionale e comunitario, stante l'assenza di pregiudizio del minore derivante dall'insegnare al minore una religione diversa da quella cattolica.

Si costituisce il padre contestando le affermazioni della madre e ribadendo la necessità di proseguire il percorso cattolico iniziato fin dalla nascita del bambino, per evitare che lo stesso venga esposto ad insegnamenti "contrastanti e confusivi."

La Corte d'Appello respinge l'appello della ricorrente confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, ritenendo che sia più rispondente all'interesse del minore mantenere la scelta iniziale e libera di entrambi i genitori, modificata in seguito solo dalla madre, di completare la formazione cattolica del figlio fino al sacramento della cresima, ovvero fino ai 12-13 anni, escludendo quindi altri insegnamenti contrastanti con quelli previsti dalla religione indicata dal padre.

Il ricorso in Cassazione della madre

A questo punto la madre ricorre in Cassazione lamentando:

  • il diritto del minore a ricevere gli insegnamenti di entrambi i genitori, stante l'assenza di danni e presupposti legali per impedire alla donna di avviare il figlio anche alla sua religione,
  • violazione del diritto di libertà religiosa sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;
  • come sia stato omesso che la madre del bambino sia testimone di Geova da sempre e che di conseguenza abbia trasmesso al figlio i valori della sua religione sin dalla nascita.

La requisitoria del Pm in favore delle madre

Il PM chiede l'accoglimento del ricorso nel rispetto del principio costituzionale dell'uguaglianza morale e giuridica dei genitori, della libertà religiosa anche all'interno della famiglia, dell'uguaglianza di tutte le religioni. A tali diritti corrisponde il dovere dei genitori di educare e istruire i figli, spettando alla legge, in caso di contrasto o incapacità degli stessi, di tutelare il minore. Da qui il potere attribuito al giudice dalla legge di agire nell'interesse morale materiale del minore, anche attraverso l'adozione di provvedimenti restrittivi, se le libertà dei genitori creano danni alla salute psico fisica del figlio. La Corte d'appello erra nel fondare la propria decisione basandosi solo sulla scelta originaria dei genitori, poiché la libertà religiosa comprende anche quella di cambiare fede e credo. Non solo, la Corte motiva la decisione di far proseguire il cammino religioso cattolico sulla base del pregiudizio che la religione geovista possa creare confusione nel bambino e recargli un danno che, di fatto, non è provato e che non è stato appurato né attraverso l'ascolto del minore né disponendo una consulenza tecnica al riguardo. L'ascolto invece è necessario per "accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccogliere opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto."

Nel caso di specie, il minore all'epoca del giudizio di appello, conclusosi nel 2016, aveva 7 anni, ma la Corte non ha ritenuto di disporne l'ascolto diretto o tramite consulenti, contrariamente alla recente pratica di disporre una CTU o acquisire un parere dei servizi sociali per risolvere analoghe questioni religiose.

In assenza di pregiudizio il genitore può far cambiare religione al figlio

La Cassazione con ordinanza n. 21916/2019 condivide pienamente la requisitoria del PM e accoglie il ricorso della madre. Per gli Ermellini la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti restrittivi in caso di conflitto tra i genitori sull'educazione da impartire al figlio, non può fondarsi solo sulla "astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori". In questo caso si esprimerebbe infatti un giudizio di valore che è precluso al giudicante. Il giudice può imporre limiti o restrizioni solo se rileva concretamente delle conseguenze pregiudizievoli per il figlio in quanto lesive della sua salute psicofisica. Accertamento che può basarsi solo sull'ascolto del minore.

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- Interesse del minore e libertà religiosa

- Il genitore non può imporre al figlio la sua religione

Scarica pdf Cassazione ordinanza civile n. 21916-2019

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