di Redazione - Non serve alcuna delibera condominiale che autorizzi l'installazione del contatore dei consumi acqua, giacchè la stessa non solo è legittima ma addirittura doverosa. È quanto afferma il tribunale di Milano nella sentenza n. 4275/2019 (sotto allegata) pronunciandosi su una vicenda condominiale.
La vicenda
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Nella vicenda, un condomino impugnava la delibera di condominio che fissava l'obbligo per di installare un contatore di misurazione dell'acqua potabile in ogni singola unità abitativa, eliminando il consumo secondo i millesimi.
Il condomino conveniva in giudizio il proprio condominio chiedendo al tribunale di accertare l'invalidità della delibera condominiale.
Il condominio si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda e la carenza di interesse ad agire in capo all'attore, nonché contestando nel merito ogni fondamento dell'avversa impugnativa e delle domande proposte dall'attore.
Il tribunale di Milano dichiarando infondata l'eccezione di improcedibilità in ordine alla mancata partecipazione alla mediazione e tutte le ulteriori eccezioni sollevate dal convenuto, si pronunciava nel merito relativamente alla censura sull'installazione del contatore individuale per la contabilizzazione dei consumi di acqua potabile.
Il criterio di addebito dei consumi d'acqua
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Il giudice meneghino premetteva, innanzitutto, che in relazione al criterio di addebito dei consumi di acqua, come affermato dalla S.C. (cfr. sentenza n. 17557/14) "In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta amaggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno".
Quindi, i criteri di ripartizione di cui all'art. 1123 c.c. (per millesimi di proprietà) o il diverso criterio indicato dal regolamento sono applicabili e legittimi solo "in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare".
Le norme sui contatori
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A ciò si aggiunga, scrive il giudice nella sentenza, "che la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti, che prevedono, anzi, come obbligatoria l'installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive o del terziario" (cfr. art. 5 l. n. 36/94 come modificato dal D.Lgs. n. 152/1999).
La disposizione ha trovato attuazione nella normativa secondaria di origine statale, perché successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione la materia ambientale (si tratta di risparmio idrico) è stata attribuita alla competenza dello Stato (art. 117, lett. s, Cost.). In particolare, il D.P.C.M. 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche - ecologia) prevede l'obbligo di misurazione dei consumi idrici e richiama anche la direttiva comunitaria n. 75/33.
Tale normativa nel suo complesso, sempre al fine di conseguire il risparmio idrico, specifica, poi, "che deve essere prevista l'installazione di 'contatori differenziati' per le attività produttive e del settore terziario (come nel caso di specie, in considerazione dell'utilizzo dell'unità immobiliare come ristorante)".
La decisione
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L'installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, contestata dall'attore, dunque, afferma il tribunale, "non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era e non è neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell'installazione medesima".
A nulla rileva, infine, che il regolamento contrattuale preveda la suddivisione delle spese per l'acqua in base ai millesimi di proprietà, perché la normativa sopra ricordata è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, onde prevale sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, ovviamente, sui regolamenti condominiali predisposti dai privati, anche se di natura contrattuale.
Da qui, la legittimità della delibera impugnata, che, tra l'altro, non ha introdotto alcun nuovo obbligo di installazione, "in quanto soltanto ricognitiva dell'obbligo normativo di installazione del contatore individuale".
Scarica pdf Trib. Milano n. 4275/2019
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