Considerazioni generali sul ddl 755 recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito
Avv. Eugenio Piccolo - Il giorno 18.7.19 è iniziata in Commissione Giustizia del Senato la discussione del disegno di legge n. 755 recante modifiche al procedimento monitorio, che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe rendere più rapido il sistema di realizzazione del credito intervenendo in primis sulla attuale struttura del procedimento monitorio.

Il testo attuale

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Partendo dal ritenuto, ma non condiviso, presupposto che, allo stato attuale, il Giudice, ai fini dell'emissione del decreto, fa soltanto una verifica meramente cartolare dei documenti a presidio, il ddl supera questo filtro affidando al difensore del creditore di provvedere direttamente alla emissione del decreto e, quindi, alla notifica al debitore che avrebbe soltanto venti giorni di tempo per proporre l'eventuale opposizione, peraltro nella forma del ricorso (e non più dell'atto di citazione), avanti l'ufficio giudiziario competente per valore.

Le novità sul decreto ingiuntivo

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La proposta di legge prevede, altresì, che il decreto ingiuntivo:

1) non possa essere emesso già dotato di provvisoria esecutorietà, anche ricorrendone i presupposti di legge;

2) che l'avvocato emittente risponda civilmente e deontologicamente nel caso in cui la verifica dei presupposti del decreto si riveli errata e/o incompleta per dolo o colpa grave;

3) che, ove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il G.I., omessa ogni attività istruttoria, conceda la provvisoria esecuzione del decreto e rigetti l'opposizione (così concludendo il giudizio);

4) condanni la parte soccombente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.

Ed infine il ddl prevede che l'avvocato del creditore, prima ancora di emettere il decreto, possa effettuare la ricerca telematica dei beni del debitore (peraltro già prevista nell'art. 492 bis cpc), senza richiedere alcuna autorizzazione al Presidente del Tribunale.

Le criticità di un decreto ingiuntivo "autoemesso"

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Il ddl presenta, a giudizio dello scrivente, molti profili di criticità ed evidenti contraddizioni; ed è fondato sull'equivoco per cui attualmente l'attività di verifica del Giudice, in quanto puramente cartolare, sia del tutto inutile: in realtà essa costituisce una forma di tutela del debitore, tanto più in considerazione del fatto che il decreto è procedimento sommario che viene emesso inaudita altera parte.

Di fatto, il Giudice, allo stato, verifica la sussistenza dei presupposti di legge a fondamento del decreto ingiuntivo e la idoneità dei documenti prodotti dal creditore ai fini dell'emissione: e non è raro che proprio per la incompletezza e/o inidoneità della documentazione prodotta i decreti vengano sospesi o rigettati.

Eliminare il filtro del Giudice significa, pertanto, non solo sottrarre al debitore la garanzia della verifica dei presupposti del decreto da parte di soggetto terzo, ma soprattutto obbligarlo a proporre opposizione, con costi che sarebbero stati evitati nel caso di diniego del Giudice ……con la conseguenza che i Tribunali risulteranno ingolfati da opposizioni, in contrasto con lo spirito che anima la riforma.

La fragilità del perseguito intento di maggiore speditezza contrasta, inoltre, con il principio, corretto e condiviso in punto di diritto, per cui il decreto ingiuntivo autoemesso non possa essere provvisoriamente esecutivo pur in presenza dei presupposti di legge: tale disposizione finirebbe, pertanto, col rallentare il percorso di recupero del credito, dovendo il creditore attendere la decorrenza dei termini per l'opposizione (è assai difficile che possa passare in Commissione il termine dei 20 giorni) e nel caso in cui essa manchi, confidare nella solerzia del Cancelliere, non vincolato ad alcun termine per la apposizione della formula esecutiva.

Dalla autoemissione del decreto, la riforma farebbe derivare una responsabilità civile e deontologica dell'avvocato per avere egli emesso il decreto omettendo di verificare (o valutando in modo errato) la sussistenza dei requisiti a presidio del decreto ingiuntivo: al di là ed oltre la pleonasticità della norma, essendo l'ipotesi di responsabilità professionale dell'avvocato fattispecie già ricorrente, v'è da chiedersi se e quanti avvocati decideranno di assumere in proprio tale rischio, essendo noto che anche le norme di cui agli artt. 633 e 634 cpc non si sono dimostrate, nella prassi, di applicazione facile ed inequivocabile.

E' anzi ragionevole pensare che solo i "grandi creditori" non avranno difficoltà nel rinunciare ad azioni risarcitorie nei confronti del loro avvocato pur di anticipare i tempi…

Ove, peraltro, la sottolineatura avesse lo scopo di responsabilizzare l'avvocato o sollecitarlo a particolare attenzione si tradurrebbe, a parere di chi scrive, in una del tutto inutile mortificazione della sua professionalità, ancor più inopportuna in questo momento in cui la figura dell'Avvocato sta per essere inserita nella Carta Costituzionale attraverso uno specifico disegno di legge, a conferma della centralità della sua figura.

Ancora, non condivisibile è l'abolizione di alcuna attività istruttoria nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo che non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione: è noto, infatti, che la difesa del debitore ben potrebbe articolarsi anche attraverso prove diverse da quella scritta nell'ambito della fase istruttoria: escludere tale possibilità significherebbe compromettere gravemente il suo diritto di difesa.

Considerazioni sull'art. 492-bis c.p.c.

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Ed infine si rileva la esiguità del termine per l'opposizione e la dubbia costituzionalità del principio che prevede per l'avvocato del creditore di accedere alla ricerca telematica dei beni del debitore prima ancora di avere emesso il decreto ingiuntivo.

Non si può non considerare, infatti, il rischio di abuso di tale autorizzazione e l'inevitabile violazione della privacy, tanto più se i decreti ingiuntivi si rivelassero poi, a seguito di opposizione, del tutto infondati o pretestuosi.

Basterebbe, a questo proposito, potenziare l'attuale norma dell'art. 492 bis cpc dotando gli Ufficiali Giudiziari degli strumenti necessari per l'esecuzione del servizio e la custodia dei dati acquisiti.

Conclusivamente, nel contesto così delineato la modifica non pare obiettivamente incisiva rispetto all'attuale struttura del procedimento monitorio non risolvendo i problemi di speditezza, quantomeno nei termini auspicati e generando, di converso, profonde crepe nel giusto processo.

E allora, anche in considerazione della contrarietà alla riforma espressa quantomeno in origine dalla ANM, potrebbe forse bastare fissare al Giudice un termine perentorio, indicativamente di trenta giorni, per provvedere alla emissione del decreto ingiuntivo ….non è stato infatti sostenuto che l'attività del Giudice è meramente cartolare?

Leggi anche In arrivo il decreto ingiuntivo senza giudice

Avv. Eugenio Piccolo

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Varese


Foto: 123rf.com
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