Per la Cassazione, dare dei ladri ai Rom non integra reato di diffamazione, ma diffusione dell'odio razziale se il delitto è commesso da un politico nel corso di un'intervista radio

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 32862/2019 della Cassazione (sotto allegata), che merita una lettura attenta e approfondita per la dovizia di riferimenti normativi e giurisprudenziale che la portano alla decisione conclusiva, corregge l'accusa di diffamazione nel reato di diffusione dell'odio razziale rivolta a un politico, resosi responsabile, nel corso di un'intervista radio, di dare dei ladri agli appartenenti dell'etnia Rom. Il mezzo diffusivo utilizzato, la popolarità del politico, così come le espressioni utilizzate sono in grado di fomentare un sentimento generalizzato di diffidenza e d'influenzare le idee degli ascoltatori in senso negativo verso l'etnia Rom, con chiare finalità discriminatorie.

La vicenda processuale

La Corte d'appello di Milano conferma la decisione del giudice di primo grado che ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di "diffamazione, aggravata dalla finalità di discriminazione etnica e razziale in tale condotta continuata ritenuto assorbito il reato di propaganda di idee fondate sull'odio razziale, contestato sub 2). I fatti hanno ad oggetto le dichiarazioni rese dal soggetto, all'epoca della vicenda membro del Parlamento Europeo, durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "La Zanzara" di Radio 24, relativamente all'incontro tenutosi, in quello stesso giorno, presso la Camera dei deputati tra il Presidente e gli esponenti delle comunità Rom e Sinti italiane.

Il parlamentare, facendo proprio riferimento a suddetto incontro ha utilizzato espressioni del tipo "la giornata della demagogia e del fancazzismo, poi con contorno di festival dei ladri" e ancora "speriamo non si portino via gli arredi della Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili, un esamino con l'elenco di tutto quello che c'era prima della visita e di quello che è rimasto lo farei prudenzialmente ...l 'esperienza insegna."

Formulazione preceduta da "una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta [che] indubbiamente molti Rom ce l'hanno … non tutti i Rom sono ladri ma molti ladri sono Rom...una bella percentuale … i Rom neanche si propongono di lavorare, perché come l'acqua con l'olio loro con il lavoro, in generale .. .poi c'è qualcuno che lavora, ma come termine generale … penso quello che pensano tutti: mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via, è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare … un saluto al popolo Rom glielo mando con una certa tranquillità, e con una certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene."

Ricorre in Cassazione l'imputato, contestando tra l'altro, la sussistenza del delitto di diffamazione in danno dell'etnia Rom e Sinti, indistintamente considerata.

Dare dei ladri ai Rom in radio è diffusione dell'odio razziale, non diffamazione

La Suprema Corte, nell'accogliere il motivo di ricorso relativo alla qualificazione del reato in termini di diffamazione chiarisce come: "Il reato di diffamazione è, invero, costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili."

Per gli Ermellini in effetti la condotta dell'imputato deve essere ricondotta al reato previsto la dall'art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654. In virtù di detta disposizione, contenuta nella legge di "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966" si prevede che: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni: a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale."

L'insistenza con cui l'esponente politico ha messo in evidenza la pericolosità sociale di una razza, al termine di un'intervista resa in una trasmissione molto popolare è da ritenersi idonea a "fomentare ed acuire un generalizzato sentimento di diffidenza e discriminazione." Più volte il politico richiama la paura dei furti in abitazione e sulla propria persona, riferendosi con insistenza alla sola etnia Sinti e Rom, generando e rafforzando in questo modo la diffidenza e il sospetto in numero indeterminato di ascoltatori.

Per la Cassazione "l'invettiva contro la popolazione Rom costituisce una "propaganda di idee", perché "finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, manifestando una forma di "odio razziale o etnico", che non si limita alla propalazione di un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, bensì disvela un atteggiamento interiore idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, intendendosi per "discriminazione per motivi razziali" quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non - invece - sui suoi comportamenti."

In un quadro del genere è evidente che i principi di pari dignità sociale e non discriminazione debbano prevalere su quelli posti a tutela della libertà di espressione.

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