In presenza di minorata difesa e violazione di domicilio la reazione non può considerarsi eccessiva, applicabile in questo caso la nuova legge n. 36/2019 che ha riformato la legittima difesa

di Annamaria Villafrate - No all'eccesso colposo se l'aggressione avviene nel giardino di casa e il soggetto aggredito si trova in condizioni di minorata difesa. Applicabile in questi casi la nuova legge n. 36/2019 che giustifica le reazioni di coloro che, in stato di grave turbamento vengano aggrediti nel proprio domicilio in condizioni tali da ostacolare la loro difesa. Questo quanto stabilito dalla sentenza penale della Cassazione n. 28782/2019 (sotto allegata), che ha annullato la decisione del giudice d'Appello, rinviando ad altra sezione, invitandola a considerare la reazione dell'imputato alla luce della nuova legge e della concitazione del momento in cui è stata messa in atto la manovra difensiva dell'imputato.

La vicenda processuale

Il Tribunale dichiarava con sentenza D.P responsabile del reato di lesioni colpose, ai sensi degli artt. 55 e 590 c.p.,per aver cagionato lesioni personali in danno di S.L per eccesso colposo di legittima difesa. In fatto veniva accertato che l'imputato e la vittima erano vicini di casa e a causa di un diverbio verbale, degenerato poi in uno scontro fisico, S.L riportava lesioni refertate.

Il giudice d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostituiva la pena detentiva

con duemila euro di multa, confermando la parte restante. Per il Collegio i fatti hanno avuto inizio con l'aggressione verbale di S.L nei confronti dell'imputato, il quale, all'inizio a parole e poi a spintoni, per evitare un morso del vicino, lo raggiungeva al volto con un pugno.

Per la Corte l'imputato avrebbe potuto allontanare S.L con modalità meno violente, senza per forza dover ricorrere a un pugno al viso. La reazione di DP per il giudice di secondo grado è stata eccessiva e sproporzionata, pertanto il tribunale correttamente l'ha ritenuta fonte di responsabilità colposa.

Avverso la sentenza di secondo grado ricorre l'imputato lamentando l'errata valutazione della sua condotta difensiva, giudicata eccessiva, contestando conseguentemente la violazione degli articoli 52 e 55 cp. L'imputato lamenta la mancata valutazione, da parte dei giudici, del suo stato di invalidità e respinge quelle svolte sulla possibilità, da parte sua, di reagire diversamente, visto che l'aggressore, in quel momento, il vicino lo stava mordendo con forza sotto l'ascella senza mollare la presa. Situazione in cui non poteva certo pretendersi dal D.P l'osservanza di precise regole cautelari.

Riforma legittima difesa retroattiva

La Cassazione, nell'accogliere i rilievi mossi dall'imputato annulla la sentenza, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame.

Ha ragione l'imputato nel ritenere il ragionamento del giudice di secondo grado "del tutto disancorato dalla piattaforma probatoria acquisita in atti e, dall'altro, frutto di un astratto riferimento a regole esperienziali. In particolare, il delineato passaggio motivazionale è inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell'azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell'elevato grado di aggressività palesata dallo S., che stava realizzando una pervicace manovra offensiva, in danno del D."

Non solo, in sede di rinvio, la corte dovrà valutare l'applicabilità della nuova legge sulla legittima difesa n. 36/2019, visto che lo scontro verbale e fisico si svolto all'interno del giardino recintato posto al piano terra dell'edificio dell'imputato e che quindi la reazione all'offesa ingiusta, come ricavabile dalla formulazione dei nuovi artt. 52 e 55 c.p in collegamento con l'art 62, comma 1, punto 5), è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio e in condizioni di minorata difesa. Trattandosi di disposizioni certamente più favorevoli che ampliano i casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p possono trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti commessi in data anteriore alla sua entrata in vigore.

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