La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8466/2006) ha stabilito che "la sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, con funzione cautelare, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme di circolazione stradale".
I Giudici hanno infatti precisato che il procedimento relativo al provvedimento prefettizio di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente "è autonomo rispetto a quello amministrativo relativo all'applicazione della sanzione principale pecuniaria".
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