Nell'ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche se si procede con il rito del patteggiamento, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Lo ha ribadito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33315 del 04 ottobre 2002) precisando che l'art. 222, comma 2, del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (nuovo codice della strada) espressamente prevede che all'accertamento del reato di cui all'art. 589, co. 2, cod. pen. consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due mesi a un anno. Risulta in questo modo superata, chiarisce la Corte, “la qualificazione in termini di pena accessoria della detta sospensione, qualificazione che nel vigore del precedente codice della strada, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, imponeva l'esclusione di tale pronuncia in sede di patteggiamento. La sentenza di patteggiamento, pur non potendosi considerare sentenza di condanna, è tuttavia equiparata espressamente (art. 445, comma 1) ad una sentenza di condanna”. In linea con un orientamento oramai consolidato, i Giudici di Piazza Cavour hanno così confermato il principio per cui “il giudice che procede con il rito del patteggiamento è tenuto ad applicare la eventuale sanzione amministrativa accessoria, trattandosi di provvedimento sanzionatorio previsto da leggi speciali che non postula un giudizio di responsabilità ma consegue di diritto alla sentenza di patteggiamento”.
Lo ha ribadito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33315 del 04 ottobre 2002)
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