Cos'è l'acqua di cittadinanza, il progetto ambizioso e complesso contenuto nel disegno di legge del M5S che mira a dare concreta applicazione al principio dell'acqua diritto universale e fondamentale

di Annamaria Villafrate - L'acqua di cittadinanza è uno dei progetti più ambiziosi del M5S, che ha proposto un altrettanto ambizioso disegno di legge complesso e articolato. Cambia la gestione del servizio, il costo dell'acqua e non solo, sono altri i cambiamenti importanti su cui concentrare l'attenzione. Il disegno di legge punta infatti ad incentivare una maggiore coscienza sociale sullo spreco dell'acqua e sui danni dell'inquinamento idrico. Un provvedimento che non ha un contenuto meramente politico, ma anche sociale e ambientale.

Vediamo cosa prevede:

Acqua pubblica

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Il ddl vuole dare concreta applicazione al principio secondo cui l'acqua è un bene naturale e un diritto universale e fondamentale. Allo Stato il compito di garantirlo indipendentemente dal regime giuridico previsto per la gestione del servizio idrico.

Le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non possono essere commercializzate, ma devono essere salvaguardate secondo il principio di solidarietà. Il loro utilizzo deve tenere conto delle aspettative delle generazioni future e per questo è importante conoscere qualità e disponibilità delle risorse idriche.

Principi d'uso

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L'acqua deve essere risparmiata e rinnovata, per non danneggiare il patrimonio idrico e naturalistico esistente. Sono vietati gli accordi che rischiano di pregiudicare la realizzazione del diritto umano all'acqua e la tutela della stessa.

L'utilizzo dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene della persona è prioritario. Per garantire questo uso, se necessario, devono essere messe in atto politiche di pianificazione e gli altri usi devono essere ammessi purché non ledano il diritto al consumo umano.

Ogni persona ha diritto al minimo vitale garantito di 50 litri di acqua e il costo deve essere coperto dalla fiscalità generale. Dopo l'uso per la persona l'acqua deve essere utilizzata per l'agricoltura e l'alimentazione animale. Per rendere sostenibile l'utilizzo dell'acqua è necessario recuperare anche quella piovana e quella sottoposta a processi di depurazione.

Il consumo deve essere monitorato tramite l'utilizzo di contatori conformi alla normativa UE. Per ridurre l'inquinamento le attività regolari che somministrano alimenti e bevande al pubblico saranno incentivate a servire gratuitamente ai clienti l'acqua del rubinetto.

Tutela e pianificazione

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I distretti idrogeografici devono occuparsi del governo delle acque, a coordinare invece le attività degli enti parte del distretto è prevista un'autorità di distretto, che deve occuparsi della pianificazione.

Per ogni bacino o sub bacino parte del distretto c'è un consiglio di bacino, che deve provvedere al governo degli enti territoriali che ne fanno parte, della pianificazione, della modulazione delle tariffe per i vari usi dell'acqua, delle concessioni e del bilancio idrico, i cui criteri di redazione e approvazione verranno dettati dal Ministero dell'ambiente.

I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che gestiscono da soli il servizio idrico integrato possono anche non aderire alla gestione unitaria.

Concessioni

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Le concessioni di prelievo delle acque possono essere concesse o rinnovate dall'autorità di bacino, nel rispetto del principio del recupero dei costi e non possono avere una durata superiore ai 10 anni, con il divieto di utilizzare le acque destinate al consumo umano per altri usi se non nei casi previsti dalla legge e se non sono presenti altri risorse idriche, ma in questo caso il canone è raddoppiato.

Sia le concessioni di prelievo che quelle di scarico possono essere revocate in presenza di problemi quantitativi e qualitativi nelle acque dei bacini. In questi casi saranno rimborsati i canoni pagati per la concessione.

Spetta a un decreto dei Ministeri dell'Ambiente e dell'economia stabilire i criteri di determinazione dei canoni di concessione, da aggiornare ogni tre anni.

Competenze particolari sono poi riconosciute alle Regioni, così come ad alcuni Comuni, per quanto riguarda le derivazioni e le captazioni di acqua pubblica per usi idropotabili.

Tutela delle acque destinate al consumo umano

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Nelle acque destinate al consumo umano non devono essere presenti sostanze pericolose o in misura tale da risultare tali per la salute. Il gestore deve comunicare alle autorità competenti eventuali sue condotte capaci di creare un degrado delle stato delle acque e rimuoverne tempestivamente le cause.

Entro il 31 dicembre 2019 i Ministeri della salute e dell'ambiente adottano le linee guida necessarie alla realizzazione di piani per la valutazione degli effetti sinergici e sommatori delle sostanze, che dovono tenere conto di di diversi aspetti, tra i quali lo stato delle reti di adduzione e di distribuzione delle acque. Alle Regioni e alle province autonome il compito di attuare detti piani. I controlli delle acque potranno essere effettuati solo da laboratori accreditati.

Controllo e monitoraggio trasparenti

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I risultati dei controlli interni ed esterni delle acque devono essere pubblicati entro 24 ore dal ricevimento dei referti sui siti internet dei gestori. Al sito della ASL riportante i referti sono collegati i siti degli enti locali che partecipano al governo delle acque interessate.

I risultati dei controlli e dei monitoraggi supplementari delle acque invece sono divulgati al pubblico entro 15 giorni dal ricevimento del referto sui siti del gestore, della Asl, dell'Agenzia per la protezione ambientale e dell'ente di Governo. Obblighi di pubblicazione anche per i Comuni, obbligati a rendere disponibili i risultati dei controlli per almeno 5 anni.

Obbligo di divulgazione alla popolazione interessata anche del procedimento di classificazione delle acque superficiali, da destinare alla produzione o all'utilizzo come acqua potabile e obbligo di pubblicazione dei referti dei controlli analitici. Ai Ministeri, agli enti e alle autorità competenti l'onere d'individuare un responsabile della comunicazione per garantire la massima trasparenza e informazione in materia.

Governo pubblico del ciclo naturale e integrato

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La regolamentazione in materia di governo pubblico dell'acqua spetta al Ministero dell'ambiente, che dove altresì stabilire le componenti tariffarie differenziate per uso umano e usi produttivi.

La programmazione delle grandi opere di reti idrauliche, dell'acqua ad uso umano, delle bevande e della produzione di energia sono invece attribuite a un comitato presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente. Al Ministro le funzioni statali in materia di tutela ambientale e del metodo tariffario per garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Le Regioni esercitano nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute, il potere di governo e disciplina del territorio e redigono il piano di tutela delle acque, per preservare la quantità e la qualità delle acque. Gli enti locali svolgono invece funzioni programmazione del piano di bacino.

Il controllo relativo alla corretta attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge spettano a un ufficio di vigilanza presso il Ministero dell'Ambiente, che si avvale di un osservatorio che raccoglie, elabora e restituisce dati statistici e conoscitivi.

Dall'entrata in vigore della legge il compito di regolazione e controllo passa dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente al Ministero senza nuovi o maggiori spese.

Servizio idrico integrato di natura pubblica

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Il servizio idrico integrato ha natura pubblica e locale e non agisce in regime di concorrenza. La gestione infatti avviene senza fini di lucro, per finalità ambientali e istituzionali per garantire qualità, parità di trattamento, accesso universale agli utenti, economicità ed efficienza del servizio.

Esso è finanziato con la fiscalità generale e meccanismi tariffari con l'obiettivo di coprire i costi e migliorare l'economicità e la qualità del servizio.

Acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altri tipi di impianti sono demanio pubblico e come tali inalienabili e sottoposti al vincolo perpetuo dell'uso pubblico.

Gestione ed erogazione del servizio non possono essere affidati in esclusiva a enti di diritto pubblico i quali non sono assoggettati al patto di stabilità interno né ad altri vincoli occupazionali o contrattuali.

Le società quotate in borsa che si occupano della gestione anche parziale del servizio idrico integrato non sono sottoposte alle norme dettate per le società a partecipazione pubblica.

Tutte le varie forme di gestione affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono il 31 dicembre 2020. Le società con capitale misto pubblico privato sono trasformate in aziende speciali o società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali, con l'obbligo di attenersi al rispetto di determinate condizioni vincolanti. Quelle invece che, alla data di entrata in vigore della legge gestiscono il servizio sotto la forma di società a capitale interamente pubblico, se non decadute, si trasformano in aziende speciali o enti di diritto pubblico.

Un decreto del Ministero da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge deve stabilire criteri e modalità a cui regioni ed enti dovranno attenersi per garantire continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria.

Governo partecipativo

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Nella gestione del servizio idrico integrato tutti gli enti, a tutti i livelli sono coinvolti anche a livello decisionale nelle attività di pianificazione. Gli enti a loro volta adottano forme di democrazia partecipativa che disciplinano attraverso i rispettivi statuti.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge deve essere altresì emanata la Carta nazionale del Servizio Idrico per fissare livelli e parametri minimi di qualità e stabilire le sanzioni in caso di violazione. I consigli di bacino sono aperti al pubblico e i verbali delle sedute pubblicati sul sito degli stessi, mentre i gestori devono rendere pubblici eventuali impegni di spesa.

Fondi e finanziamenti

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L'ultima parte del disegno di legge è dedicato ai fondi e alle forme di finanziamento previste per la realizzazione di tutto quanto previsto sopra.

Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato

Istituito presso il Ministero dell'Ambiente, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto stabilirà anche le modalità di accesso ed erogazione dello stesso.

Finanziamento servizio idrico integrato

Il servizio idrico integrato sarà finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e tariffa di legge. Queste risorse, insieme a quelle europee, copriranno i costi di investimento per le nuove opere, per quelle di manutenzione e per l'erogazione del quantitativo minimo.

Fondo investimenti servizio idrico integrato

Creato per velocizzare la ristrutturazione della rete idrica. Accesso e modalità di erogazione saranno stabilite con decreto del Ministero entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Finanziamento servizio idrico integrato attraverso la tariffa

Sarà un decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, a stabilire come determinare la tariffa del sevizio idrico integrato, che dovrà coprire i costi di gestione, di investimento, di depurazione e riqualificazione e prevenzione.

L'articolazione tariffaria progressiva avverrà per fasce di consumo.

Al consiglio di bacino, in base al piano tariffario del ministero, il compito di modulare le tariffe tenendo conto:

  • del nucleo familiare;
  • della quantità di acqua erogata;
  • dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.

Modulazione che i consigli di bacino dovranno effettuare anche per gli usi produttivi differenziati per tipologie e usi.

Limitazioni delle erogazioni

In ogni caso il quantitativo minimo di 50 litri non potrà essere sospeso. In caso di morosità il gestore potrà solo limitare l'erogazione affinché non superi il minimo garantito di 50 litri a persona.

Il gestore, fermo restando quanto sopra, potrà limitare la fornitura se ha avvertito l'utente in merito al giorno in cui inizierà l'erogazione limitata, se la limitazione avverrà almeno 30 giorni dopo il ricevimento dell'avviso.

La limitazione dell'acqua in caso di utenze domestiche e condominiali potrà essere limitata solo previo accertamento giudiziale. Se il gestore non dovesse rispettare le condizioni stabilite da questa legge per procedere alla limitazione, il giudice potrà disporre con provvedimento 700 c.p.c l'allaccio immediato della fornitura e la rimozione di eventuali dispositivi di limitazione.

Fondo nazionale di solidarietà internazionale

Istituito presso il Ministero dell'Ambiente per finanziare progetti di sostegno in grado di garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata delle comunità locali dei paesi di erogazione e di quelli di destinazione. Fondo che sarà alimentato anche grazie al prelievo di 1 centesimo di euro dalla tariffa del gestore per ogni metro cubo di acqua erogata e per ogni bottiglia di acqua minerale immessa in commercio.

Disposizioni finanziarie

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La norma finale stabilisce le modalità grazie alle quali sarà possibile sostenere i costi per la creazione del servizio idrico integrato, ovvero attingendo anche alle risorse derivati dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, alle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni poste a tutela del patrimonio idrico e dall'applicazione dell'imposta di scopo applicata sulle sostanze inquinanti.

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