La Cassazione boccia la decisione che consentiva un collegamento artigianale simil skype per due fratelli sottoposti al carcere duro. Necessaria una legge o un regolamento

di Lucia Izzo - No ai colloqui via Skype tra detenuti al 41-bis. La previsione di una simile opportunità, volta a consentire i colloqui visivi tra congiunti sottoposti al regime di carcere duro, è prerogativa della legge o di un regolamento che dovranno disciplinare la materia, analizzando preventivamente eventuali rischi per la sicurezza interna.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 6557/2019 (qui sotto allegata). Gli Ermellini hanno annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva confermato che un detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. potesse avere colloqui visivi periodici con il fratello, anch'egli detenuto, attraverso il sistema della videoconferenza.


Il caso

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Per il Tribunale, il sistema indicato per garantire i colloqui tra i due rappresentava un banale video collegamento, "una specie di skype", realizzabile con mezzi artigianali e che necessitava soltanto di un computer, un microfono e una connessione internet.


Per il Ministero, invece, è un errore autorizzare per altre finalità il sistema della videoconferenza, introdotto a fini processuali, soprattutto attraverso uno strumento extra ordinem e artigianale che non avrebbe offerto la minima garanzia di protezione degli interessi implicati della gestione di una detenzione ex art. 41-bis. Ancora, in tal modo si introdurrebbe una nuova fonte di spesa in violazione dell'art. 81 della Costituzione.

Gli Ermellini, accogliendo il ricorso, ritengono necessario un approfondimento alla luce della normativa vigente, senza sconfessare i principi generali enunciati in una precedente pronuncia (cfr. sent. n. 7654/2014) richiamata dal giudice a quo a fondamento della sua decisione.

Colloqui personali

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In effetti, spiega la Cassazione, la legge fornisce un "percorso" (colloqui personali in locali attrezzati o, in mancanza, colloqui telefonici) che può trovare applicazione a prescindere dai motivi per cui i colloqui personali non vengono eseguiti e, quindi, anche nel caso in cui il familiare del detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. sia a sua volta detenuto.


Si tratta di un ambito interamente regolamentato dalla legge che non contempla, né per i detenuti in regime ordinario, né per detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., videoconferenze o videocolloqui e nemmeno permette di costruire "colloqui visivi sui generis" poiché la legge delimita con precisione il concetto di "colloquio", così come quello di "corrispondenza telefonica".


Il mezzo "artigianale" di comunicazione di cui è causa, "una specie di Skype adattato", non si attaglia certamente al regime penitenziario e, tanto meno, alle rigide regole dettate dall'art. 41-bis. Tra l'altro, il legislatore ha compiuto una scelta precisa: regolamentare direttamente e in dettaglio le regole di tale regime, inserendole nella norma.

Videoconferenze simil Skype tra detenuti al 41-bis? Deve intervenire la legge

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La Cassazione non rinnega l'interesse per l'evoluzione tecnologica, al fine di rendere più semplice, più sicura e più conveniente corrispondenza telefonica dei detenuti, ma, in questo ambito, ritiene debba essere il legislatore a fornire le indicazioni vincolanti per i vari ambiti della vita penitenziaria.


Quella descritta sommariamente nell'ordinanza impugnata non è una comunicazione telefonica e il provvedimento non chiarisce nemmeno se i colloqui sono registrabili e in che modo, né regolamenta le modalità di conservazione e utilizzazione delle registrazioni.


Neppure viene affrontato il problema della possibilità da parte di terzi di intercettare e, quindi, ascoltare le conversazioni e le relative garanzie da approntare, ma viene disegnato un potere della polizia penitenziaria (interrompere un eventuale colloquio in presenza di "comunicazioni non consentite") che, in mancanza di espressa previsione normativa, rischia di essere generico e non effettivo. Infine, non si pone il problema della spesa pubblica.


In conclusione, dovrà essere la legge o un regolamento a disciplinare la materia, stabilendo in che misura i colloqui telefonici consentiti dalle norme richiamate possano essere estesi a quelli videotelefonici, ovvero se i colloqui telefonici possano essere sostituiti da forme diverse di comunicazione a distanza anche visiva rese possibili dal progresso tecnologico, stabilendo, quindi, gli strumenti e le attrezzature da adottare, le regole, le voci di spesa, i poteri delle Direzioni dei penitenziari e del personale di polizia penitenziaria.


Si tratta di un'esigenza non solo formale, ovvero di rispetto doveroso della legge reso, se possibile, ancora più stringente con riferimento ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., ma anche di parità di trattamento tra i detenuti.

Scarica pdf Cass., I pen., sent. n. 6557/2019

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