"Un comportamento altrimenti sanzionabile anche con il licenziamento non è più tale quando costituisca una reazione ad un comportamento provocatorio di un altro soggetto."
E' il principio recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (Sent. 12438/2006) che ha ritenuto non valido il licenziamento disciplinare irrogato ad un lavoratore per aver risposto "a male parole" al proprio superiore dal quale era stato a sua volta precedentemente offeso con "un'espressione lesiva della sua dignità e della sua personalità morale".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro





