di Valeria Zeppilli - La notifica degli atti giudiziari civili è lo strumento con il quale gli atti stessi sono formalmente messi a conoscenza dei loro destinatari e di quanti hanno interesse a conoscere il loro contenuto.
Si tratta di un procedimento di particolare importanza che è dettagliatamente disciplinato dal codice di procedura civile.
Indice:
- Notifica atti giudiziari: principi generali
- Relata di notifica
- Notifica a mani
- Domiciliatario
- Notifica all'irreperibile
- Residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Notifica alle persone giuridiche
- Notifica via posta
- Tempo della notifica
- Notifica: ipotesi particolari
- Notifica da parte dell'avvocato
Notifica atti giudiziari: principi generali
I principi generali in materia di notificazioni sono dettati dall'articolo 137 c.p.c.
Tale disposizione, tra le altre cose, stabilisce che, se non è disposto diversamente, il soggetto incaricato di eseguire le notifiche è l'ufficiale giudiziario, che vi provvede su istanza di parte o su richiesta del PM o del cancelliere.
L'atto da notificare
L'atto da notificare va consegnato al destinatario in copia conforme all'originale. Se l'atto è costituito da un documento informatico e il destinatario non ha un indirizzo p.e.c., l'ufficiale giudiziario consegna una copia su supporto cartaceo dopo aver provveduto a dichiararne la conformità all'originale e conserva il documento informatico per i successivi due anni.
Relata di notifica
La notificazione va in ogni caso certificata dall'ufficiale giudiziario tramite la cd. relata di notifica, che è una relazione, datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
Nella relata vanno indicati:
- la persona alla quale è consegnata la copia dell'atto da notificare e le sue qualità
- il luogo della consegna o le ricerche anagrafiche fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte circa la reperibilità del destinatario.
Notifica a mani
La regola generale circa le modalità con le quali eseguire la notifica prevede che questa vada fatta mediante consegna della copia nelle mani del destinatario, presso la sua casa oppure ovunque l'ufficiale giudiziario lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario.
In alternativa, la notifica va fatta nel Comune di residenza del destinatario, che va ricercato nella propria residenza, nella propria dimora o nel proprio domicilio.
Se il destinatario non viene trovato, l'atto da notificare è consegnato a una persona di famiglia o addetta alla sua casa, al suo ufficio o alla sua azienda che abbia almeno 14 anni e non sia palesemente incapace.
In mancanza di tali soggetti, l'atto può essere ricevuto anche dal portiere o da un vicino di casa che accetti.
Domiciliatario
Se il destinatario della notifica ha eletto domicilio presso un'altra persona o un ufficio, la notifica può essere fatta validamente anche con consegna al domiciliatario.
La notifica presso il domiciliatario è prevista come obbligatoria se l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto che così dispone.
Notifica all'irreperibile
Può anche accadere che la consegna dell'atto giudiziario da notificare sia impossibile per irreperibilità, incapacità o rifiuto dei soggetti legittimati a riceverlo.
In tal caso, l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto nella casa comunale, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e ne informa quest'ultimo con raccomandata a/r.
Residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario sono sconosciuti, l'atto da notificare è depositato nella casa comunale del luogo di ultima residenza o, se non lo si conosce, in quella del luogo di nascita del destinatario o infine, se non sono noti né l'uno né l'altro, lo stesso è consegnato in copia al PM.
Notifica alle persone giuridiche
Se il destinatario della notifica è una persona giuridica, l'atto va consegnato, presso la sede societaria, al rappresentante o al soggetto incaricato di riceverlo o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede o al portiere.
La notifica può anche essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente, se nell'atto ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale o, sempre a tale soggetto, nei modi ordinari, quando non sia altrimenti possibile notificare l'atto alla persona giuridica.
Notifica via posta
In ogni caso, a meno che la legge non ne faccia espresso divieto, la notifica può essere fatta anche a mezzo del servizio postale.
In tale ipotesi essa si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui questi ha conoscenza legale dell'atto.
La relata va sempre scritta sia sull'originale che sulla copia dell'atto e su di essa va indicato anche l'ufficio postale per mezzo del quale è avvenuta la spedizione.
È poi possibile la notifica a mezzo posta elettronica certificata, che si intende perfezionata quando il gestore rende disponibile il documento presso la casella p.e.c. del destinatario.
Tempo della notifica
Il codice di procedura civile, in materia di notificazioni, detta un principio importante e da non trascurare, specie se si intende procedere a una notifica via p.e.c.: le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. Se successive, si considerano eseguite alle 7 del giorno successivo.
Notifica: ipotesi particolari
In materia di notificazioni, vi sono poi delle regole specifiche relative a una serie di casi particolari.
Esaminiamole brevemente.
Notifica a persona residente all'estero
Se il destinatario della notifica non risiede né dimora né è domiciliato in Italia, la notifica va eseguita nei modi stabiliti dalle Convenzioni internazionali o in quelli specificamente previsti dal d.p.r. n. 200/1967.
Se ciò non è possibile, l'atto da notificare va spedito al destinatario a mezzo raccomandata e una copia va consegnata al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
Notifica alle pubbliche amministrazioni
Nel caso in cui il destinatario dell'atto sia un'amministrazione dello Stato, la notifica va fatta presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato se le leggi speciali lo prescrivono o, in caso contrario, direttamente presso l'amministrazione destinataria.
Notifica a militari in servizio
Un'ulteriore ipotesi di notifica specificamente disciplinata è quella in cui il destinatario è un militare in servizio.
In tal caso, se l'atto non è consegnato in mani proprie del militare, lo stesso va affidato al PM che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale appartiene il destinatario.
Notifica per pubblici proclami
Infine, se l'atto da notificare ha un rilevante numero di destinatari o se è difficile identificarli tutti, si può procedere alla notificazione per pubblici proclami, previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
Tale modalità di notifica prevede che una copia dell'atto sia depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si promuove o si svolge il processo e un estratto sia poi inserito in Gazzetta Ufficiale. Fatto questo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto con la relata e i documenti giustificativi dell'attività svolta presso la cancelleria del giudice e la notifica si ha per avvenuta.
Notifica da parte dell'avvocato
Sebbene la regola generale prevede che il soggetto incaricato di eseguire le notifiche è l'ufficiale giudiziario, in alcuni casi a tale incombente può provvedere anche l'avvocato.
Ciò avviene, innanzitutto, in caso di notifica tramite posta elettronica certificata, che può essere validamente fatta dai legali.
Gli avvocati possono procedere alle notifiche degli atti giudiziari fatte nei modi ordinari, in sostituzione dell'ufficiale giudiziario, anche in un ulteriore caso: quando siano preventivamente autorizzati dal proprio Consiglio dell'ordine, siano muniti di un apposito registro e abbiano la procura alle liti.
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