Guida alle libertà positive dei titoli II e III della Costituzione che contengono i principali diritti sociali ed economici per i cittadini

Guida diritto costituzionale

di Luca Passarini - Lo stato democratico si fa carico della garanzia di un benessere minimo, assistendo i ceti sociali meno abbienti e realizzando forme di sussidio e promozione dello sviluppo della persona. E' uno stato cioè che interviene nel controllo dell'economia, garantendo l'erogazione di certi servizi e diritti "sociali" che rappresentano un costo effettivo per il bilancio statale.

Fatta questa premessa, vediamo quali sono i principali diritti sociali ed economici (c.d. "libertà positive) sanciti dalla Costituzione:

Diritto al lavoro

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Collegato all'art 4 (principio laborista), l'articolo 35 della Costituzione tutela sia il lavoro, sia la formazione che l'elevazione professionale. Tutela inoltre la migrazione all'estero. Il successivo articolo 36 dispone l'osservanza di una retribuzione proporzionata per il lavoratore, sufficiente per sé e per la famiglia. Mentre è l'articolo 37 che sancisce l'assoluta parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro, imponendosi di rimuovere quelle discriminazioni già trattate dall'art 3 della Costituzione. L'articolo 38 Cost. prevede sia il diritto all'assistenza per gli inabili al lavoro, sia il diritto alla previdenza sociale in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. Mentre il 39 e il 40 sono i capisaldi dell'attuale diritto del lavoro, sancendo la base per le libertà sindacali e per il diritto di sciopero; entrambi attuati solo in parte per l'avversione diretta dei sindacati. L'art. 45 si occupa infine dell'organizzazione cooperativistica e dell'artigianato, due materie ritenute interessanti dal costituente.

Libertà di iniziativa economica privata

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Così come per il lavoro, la Costituzione disciplina mediante alcune disposizioni gli interessi economici, prevedendo all'articolo 41 la libertà di iniziativa economica privata, per cui tale iniziativa si definisce libera e non può svolgersi in contrasto con l'attività sociale. La stessa libertà riserva alla legge il compito di determinarne i programmi e i controlli. All'articolo 42 si trova invece sancita la tutela della proprietà

, che può essere sia pubblica che privata. Il comma 3 prevede l'esproprio per motivi di interesse generale, previo indennizzo. Connesso agli articoli precedenti, il quarantatreesimo articolo stabilisce che ai fini di utilità generale la legge possa riservare imprese o categorie di imprese per il preminente interesse generale (inattuato). Limiti alla proprietà terriera sono espressi all'articolo 44 della carta costituzionale, mentre una previsione poco valorizzata in ambito economico è la tutela del risparmio sancita all'art. 47 Cost.

Diritto alla salute (art. 32)

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Importanza centrale ha assunto nel nostro ordinamento la tutela della salute, costituzionalizzata all'articolo 32. Infatti la salute rappresenta oggi un diritto fondamentale sia dell'individuo, sia della collettività. La Repubblica tutela questo diritto e garantisce cure gratuite agli indigenti. E' un diritto inviolabile e immodificabile della persona, inizialmente considerato come un diritto sociale, mediante l'intervento della Corte costituzionale è giunto a essere considerato un diritto assoluto. Questo diritto comprende infatti sia il diritto all'integrità fisica e psichica, sia i trattamenti di prevenzione e cura, imponendo per il legislatore il riconoscimento di idonee condizioni di vita e lavoro.

Tutela della famiglia

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All'articolo 29 Cost. la famiglia si considera basata sul matrimonio di coniugi di sesso diverso (mentre oggi è noto che è definibile famiglia pure quella sorta dall'unione civile di persone dello stesso sesso); inoltre è innegabile che alla famiglia legittima (fondata cioè sul matrimonio) da sempre la giurisprudenza abbia esteso la nozione di famiglia anche a quella di fatto, basata sulla mera convivenza di due soggetti, pur dovendo sottolineare una serie di trattamenti deteriori rispetto alla favorita famiglia legittima. Al fine di far venire meno queste differenze occorre ricordare la previsione del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, espressa al successivo art. 30 Cost., anche se nati fuori dal matrimonio. Valendo in questo modo il vincolo di parentela indipendente dal carattere legittimo o naturale del figlio. Inoltre la sfera famigliare viene incentivata dallo stesso legislatore, al quale si riferisce la disposizione dell'art. 31 Cost., che espressamente valorizza il ruolo della famiglia assumendo il compito di agevolare economicamente la formazione della stessa.

Leggi anche:

- La Costituzione (guida)

- Il testo della Costituzione italiana


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