Ai sindacalisti militari spetta lo stesso trattamento economico di missione che percepiscono i delegati alla rappresentanza militare

di Cleto Iafrate - «In attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo [può] essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare». A metterlo nero su bianco è stata la Corte Costituzionale, allorquando ha finalmente concesso ai militari il diritto di dotarsi di organismi sindacali per tutelare i lori interessi, sia pur entro determinati limiti (sent. 120/2018 sotto allegata).

La decisione della Corte Costituzionale

I Giudici delle Leggi, si badi bene, non hanno stabilito che i sindacati saranno operativi allorquando il legislatore avrà approvato una legge ordinaria, ma lo sono sin dalla loro costituzione, senza dover attendere i tempi, a volte biblici, del legislatore. Le ragioni sono fin troppo ovvie: il diritto soggettivo dei militari ad avere un sindacato è ineludibile, incomprimibile e, soprattutto, non dilazionabile a causa dell'inerzia del Legislatore, poiché proviene da obblighi internazionali derivanti dal garantire l'omogeneità a livello internazionale "dei diritti fondamentali civili e politici".

La Consulta giunge a tale conclusione ricordando che secondo la Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo, nella sentenza Matelly c. Francia, "gli Stati possono, al più, introdurre «restrizioni legittime», ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, né possono imporre restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione [...], senza i quali verrebbe meno il contenuto di tale libertà, quale è il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi, dato che «le droit de former un syndicat et de s'y affilier fait partie de ces éléments essentiels»".

Inoltre, secondo l'art. 5 della Carta Sociale Eurpoea, "le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla".

Fin qui, è tutto estremamente chiaro.

Ma, come garantire l'effettività della libertà sindacale finché il Legislatore non abbia provveduto a disciplinarne gli aspetti di dettaglio?

Come garantire effettività della libertà sindacale

Si consideri, a tal proposito, che il Regolamento di Disciplina militare (DPR 545/1986) è giunto ben otto anni dopo la Legge di Principio sulla Disciplina militare (L.382/1978).

Fortunatamente, la stessa Consulta ci illumina nel sentiero da percorrere: "questa Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati.".

E' di tutta evidenza che i "limiti" sono simmetrici alle "facoltà", un po' come quando si afferma che diritti e doveri sono "due facce della stessa medaglia".

I sindacati dei militari, pertanto, all'indomani della loro costituzione devono essere subito messi in condizione di funzionare; e, seguendo il predetto itinerario ermeneutico, non vi sono particolari difficoltà nel garantire l'esercizio della predetta libertà sindacale.

Orbene, quali sono in questa fase di apparente incertezza normativa i maggiori ostacoli alla piena operatività dei nascenti sindacati?

C'è chi sostiene, in maniera non del tutto disinteressata, che fino a quando il legislatore non avrà dettato le regole per fruire dei permessi sindacali e non avrà regolamentato le modalità di reperimento delle risorse (leggasi deleghe stipendiali) per finanziare le attività sindacali, i sindacati esistono ma non possono ancora operare.

Questi sono i discorsi che "alcuni" rivolgono ai Dirigenti sindacali. E' come dire: "il giudice vi ha concesso sì l'automobile, ma è senza benzina, quindi adesso dovete attendere che il legislatore vi dica dove andare a fare rifornimento".

Nulla di più falso. L'incertezza normativa, come detto, è solo apparente, in quanto la Corte Costituzionale quando ha consegnato "l'automobile" ai militari ha stabilito anche le modalità per fare rifornimento nelle more della legge; esse sono le stesse "dettate per i diversi organismi della rappresentanza militare (...) Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati.".

Pertanto, ai sensi del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), i [sindacati dei militari] "si riuniscono nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio e ai [sindacalisti dei militari] spetta il trattamento economico di missione previsto dalla legge n. 836 del 18 dicembre 1973, con la conseguenza che lo svolgimento di attività [sindacale] è considerato a tutti gli effetti come attività di servizio".

Dunque, i sindacati dei militari, all'indomani della regolare costituzione, potranno subito indire riunioni in orario di servizio e a livello nazionale, regionale o provinciale, secondo le modalità previste, rispettivamente, per i COCER, COIR e COBAR. Dal canto loro, i militari convocati notizieranno i rispettivi comandanti e parteciperanno con foglio di servizio alle singole riunioni.

Un eventuale diniego del permesso oppure del foglio di servizio, se non opportunamente motivato, sarebbe un chiaro tentativo di eludere la decisione della Corte.

C'è un ulteriore argomento che milita in questa direzione, e proviene dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

E' notizia di pochi giorni fa che il suddetto Comando Generale, come aveva già fatto precedentemente la Guardia di Finanza, ha ridenominato un proprio Ufficio, da "Ufficio Rapporti con la Rappresentanza Militare" a "Ufficio Relazioni con la Rappresentanza Militare e le Associazioni professionali a Carattere Sindacale", a sua volta suddiviso in due Sezioni: "Relazioni con gli Organismi di Rappresentanza" e "Relazioni con le Associazioni Professionali a carattere Sindacale Militare".

E' giusto il caso di precisare a coloro che hanno interesse a dissentire, che gli oltre quattro milioni di euro stanziati annualmente per il funzionamento della Rappresentanza Militare provengono dalle tasche dei contribuenti e devono essere gestiti con le modalità stabilite dalla Corte Costituzionale.

Detto a chiare lettere: se fino a ieri i denari erano destinati a finanziare solamente le attività della Rappresentanza militare, da oggi, devono essere impiegati anche per le attività dei sindacati militari regolarmente costituiti.

Scarica pdf sentenza Corte Costituzionale n.120/2018

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