La Corte costituzionale ha chiarito che restrizioni all'esercizio dei diritti sindacali dei militari, non possono arrivare a negare in toto il diritto di costituire associazioni sindacali

di Gabriella Lax - E' incostituzionale vietare ai militari di riunirsi in sindacato. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza 120 del 2018. Il Codice dell'ordinamento militare illegittimamente stabilisce, nel comma 2 dell'art. 1475, che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali", invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali".

Consulta, è incostituzionale vietare ai militari di riunirsi in sindacato

La problematica è venuta alla luce con un ricorso presentato al Tar Lazio da un vicebrigadiere della Guardia di Finanza e dall'Associazione solidarietà diritto e progresso. Mentre è toccato al Consiglio di Stato sollevare la questione di legittimità, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 5 della Convenzione Cedu. Due le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, datate 2 ottobre 2014, grazie alle quali la Consulta è arrivata alla decisione. Secondo queste pronunce la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può arrivare fino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto (come invece afferma il Dlgs 66/2010).

Consulta, le nuove associazioni sindacali militari

Nel dare ragione alle richieste dell'associazione però, la corte Costituzionale ha specificato che vi è «possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni (...) anche alla stregua dei princìpi costituzionali che presiedono all'ordinamento militare». Da qui la necessità di demandare al legislatore una nuova normativa che regoli la questione.

Nel frattempo, il vuoto normativo possa essere superato grazie alle norme che regolano gli organismi della rappresentanza militare. Nello specifico si tratta delle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) nelle quali sono fuori dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico - operativo, il rapporto gerarchico - funzionale e l'impiego del personale». Dunque sì alla formazione di associazioni sindacali di carattere professionale tra i militari, fermo restando il divieto di iscrizione ad altre sigle sindacali.

Corte Cost. sentenza n. 120/2018

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