Per la Cassazione scatta il più grave reato ex art. 699, comma 2, c.p. se il coltello a serramanico è dotato, oltre che del congegno a scatto, anche di una punta acuta e di lama a due tagli

di Lucia Izzo - Il porto abusivo di un coltello a serramanico integra la fattispecie di reato di cui all'art. 699, comma 2, c.p. se l'arma, oltre al congegno a scatto che fa fuoriuscire la lama e al congeno di bloccaggio della stessa, abbia le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, ovvero la presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli.

Tali caratteristiche consentono di discriminare tra arma impropria, il cui possesso è punibile ai sensi dell'art. 4 L. n. 110/1975, e arma propria, il cui porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699, comma 2, del codice penale.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 8032/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'imputato, condannato per il reato di porto abusivo di coltello (art. 699 c.p.).

Il caso

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Il minorenne era stato scoperto dagli agenti di polizia, durante un controllo, in possesso di un coltello a scatto lungo16 cm, di cui 7 cm di lama. Dopo la condanna in prime cure, la Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., aveva rideterminato la pena al ragazzo (otto mesi di arresto).

Per la Corte territoriale il coltello a scatto doveva considerarsi un'arma bianca, per il cui porto non si può ottenere licenza, e quindi la fattispecie andava inquadrata nella configurazione di cui all'art. 699 c.p., comma 2.

In Cassazione, la difesa del ragazzo ritiene che il giudice a quo abbia riqualificato in senso peggiorativo il reato contestato, considerato che, nella fattispecie il coltello dell'imputato era monofilo, per cui era soltanto un oggetto atto ad offendere, non avendo le necessarie caratteristiche per essere considerato arma (punta acuminata o lama a doppio filo).

Coltello: arma propria o impropria?

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Gli Ermellini si soffermano sulla connotazione del coltello quale arma propria o impropria: secondo il Collegio, ai fini di tale qualificazione, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento.


Nonostante sussista una giurisprudenza di contrario avviso, tale orientamento viene ritenuto dalla prima sezione maggiormente rispettoso del principio di tipicità, stante lo specifico aggancio normativo rappresentato dal R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 773/1931 delle Leggi di Pubblica Sicurezza).


L'art. 45 del R.D. chiarisce che: "Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili".

Il coltello a serramanico va distinto dal coltello a molla

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Nella giurisprudenza di legittimità, si legge in sentenza, è netto l'orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 110/1975.


Rappresenta, invece, un'arma propria (bianca), il cui porto abusivo è punito dall'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico.


In tutte le pronunce, la Cassazione ha precisato che, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del "coltello", alla stregua della varia tipologia, il discrimine tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte (pugnali o stiletti), ovvero la punta acuta e la lama a due tagli.


In altri termini, il coltello a serramanico o il coltello a scatto non costituiscono necessariamente un'arma (bianca) propria per cui non è ammessa licenza, il cui porto fuori dall'abitazione integra il reato di cui all'art. 699 c.p., comma 2 (e non già comma 1).

Coltello a serramanico: reato se la lama è dotata di punta a tagli

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In sostanza, poiché il fatto sia idoneo a realizzare il più grave reato punito, a titolo di fattispecie autonoma, dal secondo comma della norma, occorre che il coltello oggetto di porto abusivo, più che essere dotato di un congegno a scatto che fa fuoriuscire la lama dal manico senza la necessità di una manovra di estrazione manuale (e il successivo bloccaggio della lama in assetto col manico), possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, rappresentate dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli. Il relativo accertamento spetta al giudice di merito.


Nel caso di specie, i giudici non hanno ben governato i principi di diritto richiamati: le sentenze hanno solo accennato al fatto che il coltello sequestrato aveva le caratteristiche del coltello a scatto, senza verificare le connotazioni della lama stessa, ovvero se la stessa fosse o meno a punta acuta e a due tagli.


L'omesso accertamento in proposito comporta vizio della motivazione in ordine alla relativa quaestio facti, la quale rileva ai fini della definizione giuridica della condotta, a fronte dell'alternativa tra l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 699 c.p., (nel caso di arma propria) e quella di cui alla L. n. 110/1975, art. 4, (nel caso di strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere). La sentenza va dunque annullata con rinvio.

Scarica pdf Cass., I pen., sent. n. 8032/2019

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