Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita' a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.
LaPrevidenza.it, 07/06/2006
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D.p.r. 12.4.2006 n° 184 - G.U. 18.5.2006
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