Brevi cenni in tema di dichiarazioni rese dal minore in ambito di reati sessuali, alla luce della Carta di Noto

Avv. Filippo Antonelli - Spesso possiamo notare in ambito di audizione del minore, alcune contraddizioni insite nelle dichiarazioni rese che, in effetti, possono addirittura viziare la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria anche per le modalità con cui sono state assunte le quali, a ben vedere, possono pregiudicare la ricerca della verità processuale.

La rilevanza della Carta di Noto

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Purtroppo spesso il minore viene ritenuto maturo e certamente in grado di rendere dichiarazioni senza tuttavia alcun rispetto delle modalità di audizione dello stesso di cui (anche) alla Carta di Noto (sulla cui importanza si veda, ex plurimis, Cass. Pen., sez. III, n. 39411/2014).

In tema di deposizione della persona offesa minore in materia di reati sessuali, ad esempio, è necessario infatti tenere conto di ulteriori aspetti oltre alla capacità di testimoniare, unico elemento spesso erroneamente valutato.

Si deve necessariamente considerare e valutare la capacità della minore di elaborare le informazioni, il contesto di relazioni familiari ed extrafamiliari, con opportuno aiuto di scienze pedagogiche, psicologiche e sessuologiche al fine di poter parlare di attendibilità.

Alcuni punti fondamentali

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La Carta di Noto, nella sua versione aggiornata al 14.10.2017, indica le linee guida per l'esame del minore.

Al punto 8 della Carta si può leggere: "Durante l'intervista va verificato se il minore ha raccontato in precedenza i presunti fatti ad altre persone e con quali modalità".

Al punto 14 si può leggere, ancora: "In sede di accertamento dell'idoneità specifica è necessario chiarire e considerare le circostanze e le modalità attraverso cui il minore ha narrato i fatti a familiari, operatori sociali, Polizia Giudiziaria ed altri soggetti".

Sulla linea di tali studi scientifici la Carta di Noto sottolinea la necessità di analizzare le dichiarazioni rese dal minore considerando le modalità attraverso le quali il medesimo ha narrato i fatti ai familiari, alla Polizia Giudiziaria, all'Autorità Giudiziaria e ad altri soggetti, tenuto conto di sollecitazioni e modalità di racconto, se la narrazione fosse spontanea o sollecitata e fino a che punto sollecitata da parte di figure significative (come un genitore o un parente), nonché dal contenuto delle primissime dichiarazioni rilasciate.

Altrettanto significativo il punto 18 della Carta: "Non esistono segnali psicologici, emotivi e comportamentali validamente assumibili come rivelatori o "indicatori" di una vittimizzazione. Non è scientificamente fondato [...]" nonché il punto 19: "Non è possibile diagnosticare un disturbo post-traumatico da stress o un disturbo dell'adattamento ricavandone l'esistenza dalla sola presenza di sintomi, i quali potrebbero avere altra origine".

Tutto ciò sottolineando ulteriormente altre modalità previste per le audizioni dei minori, come la particolare attenzione ad alcune situazioni specifiche (punto 20 della Carta) che sono considerate idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori, ovvero (tra le altre):

- allarmi generati solo dopo l'emergere di un'ipotesi di abuso;

- fenomeni di suggestione e di "contagio dichiarativo";

- condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (es. contesto psicoterapeutico, scolastico ecc.).

La giurisprudenza

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Benché infatti il Giudice possa trarre il proprio convincimento in ordine alla responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta al vaglio positivo la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 co. 3 e 4, c.p.p., è stato però precisato che nel caso di parte offesa dei reati sessuali di età minore è necessario che l'esame della credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi.

Benché, infatti, il divieto di porre domande suggestive non operi a proposito delle domande poste dal giudice, non possono comunque essere poste domande nocive, dovendo essere comunque salvaguardata la genuinità delle dichiarazioni e non compromessa l'attendibilità della loro fonte. Deve inoltre tenersi conto della problematicità connessa alla distanza cronologica tra il momento di verificazione dei fatti e quello in cui le persone offese vengono esaminate, con il conseguente onere per il giudice di una motivazione rafforzata che dia conto della inidoneità del distacco temporale ad incidere sull'attendibilità di tali dichiarazioni, in particolare in presenza di fattori di disturbo o comunque in grado di alterare il corretto ricordo dei fatti (Cass. Pen., sez. III, n. 46592/2017).


Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

filippo.antonelli@me.com

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