Per la Cassazione è onere dell'avvocato che sceglie la difesa personale specificare a che titolo intende partecipare al processo

di Lucia Izzo - Non va liquidato l'onorario all'avvocato che si difende da solo qualora questi abbia omesso di specificare a che titolo intende partecipare al processo. Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che riveste la qualità di avvocato, specificare l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., perché la scelta incide anche sulla disciplina delle notificazioni.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l'ordinanza n. 1518/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un avvocato che si era difeso da solo in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale.

La vicenda

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Il primo giudice aveva liquidato in suo favore le sole spese del contributo unificato e non anche gli onorari di avvocato, decisione confermata dal Tribunale, non avendo l'avvocato espressamente dedotto, né in ricorso né nei successivi atti di causa, di volersi avvalere della difesa personale avendo la qualità necessaria per svolgere l'ufficio di difensore.


La decisione viene confermata dagli Ermellini, nonostante il professionista avesse rilevato che la formalistica spendita della qualità di avvocato richiesta dal Tribunale, agli effetti dell'art. 86 c.p.c., non fosse prevista da alcuna norma di legge.

L'"autodifesa" del soggetto abilitato all'esercizio della professione legale

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Gli Ermellini rammentano che l'attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all'esercizio della professione legale e avente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, seppur compiuta nel proprio interesse, come è consentito dall'art. 86 c.p.c., ha comunque natura professionale e, pertanto, dà diritto alla liquidazione giudiziale, secondo le regole della soccombenza, dei compensi per la sua prestazione, dovendo il giudice statuire al riguardo, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., anche senza espressa istanza dell'interessato, salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi (Cass. 23847/2008).


Tuttavia, la norma contenuta nell'art 86 c.p.c. suppone che la parte abilitata alla difesa personale dichiari di volersi avvalere di tale facoltà all'atto della costituzione in giudizio, ovvero quanto meno che dichiari di avere la qualità richiesta per lo svolgimento personale dell'attività processuale.

L'avvocato deve specificare a che titolo intende partecipare al processo

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Il Collegio, riaffermando e condividendo il principio di cui alla sentenza n. 12680/2004, precisa che nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che riveste la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo.


Ciò in quanto, a prescindere dal profilo fiscale, mentre la parte che sta in giudizio personalmente può chiedere solo il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove appunto manifesti l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.


Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente rilevato che l'avvocato ricorrente, pur avendo il possesso della qualità necessaria a esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice di pace, non aveva informato il giudice e la controparte della scelta effettuata in tal senso, di per sé incidente anche sulla disciplina applicabile alle notificazioni e comunicazioni da eseguire nel corso del procedimento, nonché, appunto, sulla liquidazione delle spese processuali.


La Corte evidenzia come non rileva inequivocamente in tal senso, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la mera indicazione della qualifica di avvocato contenuta nel ricorso introduttivo. Il ricorso va perciò rigettato.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. 1518/2019

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