Per la Cassazione, l'interferenza illecita ex art. 615 bis cp si consuma solo quando la condotta è indebita e non se foto e video risultano girati senza particolari espedienti

di Marina Crisafi - Niente reato per interferenze illecite nella vita privata per il guardone che fotografa e riprende la vicina dentro casa mentre esce nuda dalla doccia. Almeno se non ci sono le tende! Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 372/2019 depositata oggi 8 gennaio 2019 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo condannato in secondo grado.

La vicenda

L'uomo era stato condannato per aver abusato di una minorenne, per aver filmato le proprie dipendenti mentre si cambiavano all'interno dello spogliatoio nonché per aver fotografato e filmato dalla finestra dell'abitazione della madre, la vicina di casa mentre usciva nuda dalla doccia.

Con riferimento al reato ex art. 615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) l'imputato ricorreva per cassazione contestando che la persona offesa abitava in immobile adiacente alla sua e che la stessa si era mostrata nuda pur sapendo che la propria casa era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla riservatezza della donna fotografata.

Per la Cassazione sul punto l'uomo ha ragione.

Niente interferenze illecite se in casa non ci sono le tende

In relazione alla realizzazione indebita di video e foto della donna, la Corte territoriale ha ritenuto la terza sezione penale, ha disatteso le doglianze formulate dall'imputato, affermando che le riprese video di una persona che si trovi in bagno di una abitazione privata è condotta punibile ex art. 615 bis c.p. non rilevando l'assenza di tende alla finestra.

Per gli Ermellini, non è così.

È pacifico, infatti, osservano che le abitazioni dell'imputato e della persona offesa erano frontistanti, che quella di quest'ultima non aveva tende alle finestre e che l'imputato non utilizzò alcun accorgimento per filmare e fotografare la donna, per cui "deve escludersi la configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall'esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi".

L'art. 615-bis c.p. prevede, proseguono dal Palazzaccio, che sia punito "chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.: il tenore della disposizione lascia intendere - dunque - che affinchè la condotta descritta integri il reato non è sufficiente che la stessa abbia ad oggetto immagini che riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. ma è anche necessario che tale condotta sia posta in essere indebitamente". Se invece l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora possa, come nel caso in esame, essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, "non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio".

In conclusione, sentenza annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 372/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: