Cosa sono le polizze dormienti, la disciplina, come fare per il rimborso, gli interventi che le hanno risvegliate e le novità previste dal decreto fiscale

di Annamaria Villafrate - Le polizze dormienti altro non sono che polizze, per lo più vita, non riscosse dal titolare deceduto e quindi giacenti presso l'istituto assicurativo contraente. Considerato che il rimborso è soggetto a prescrizione, ma gli eredi il più delle volte non sono a conoscenza dell'esistenza di queste polizze stipulate dal caro estinto, negli anni si è provveduto solo a innalzare il termine di prescrizione e a risvegliare quelle difficili da riscuotere. Dopo varie sollecitazioni dell'Ivass, tese a chiedere una legge che autorizzi gli istituti Assicurativi ad accedere all'anagrafe nazionale della popolazione residente, per procedere periodicamente, una volta accertato il decesso, al rimborso delle somme non riscosse agli aventi diritto, il decreto fiscale, convertito in legge nel dicembre 2018, ha consentito alle assicurazioni di accedere ai dati strettamente necessari presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che non sarà più il cittadino a doversi attivare per il rimborso, ma l'intera procedura dovrà essere attivata dalla compagnia.

Indice:

Polizze dormienti: cosa sono

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Le polizze dormienti sono polizze assicurative (vita, infortuni e acquisite per finalità di investimento) giacenti presso gli istituti assicurativi, non riscosse né dai titolari defunti né dai beneficiari. Ora, visto che i diritti derivanti dalle polizze, sono soggetti a prescrizione, c'è il rischio che, se il contratto giunge a scadenza o il titolare muore, gli importi maturati non vengano mai riscossi, solo perché nessuno è a conoscenza della loro esistenza.

Polizze dormienti: disciplina

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Le polizze dormienti sono disciplinate principalmente dalle seguenti fonti normative:

  • commi 343 - 345 decies della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";
  • dPR n. 116/2007 "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti."

Come chiedere il rimborso delle polizze dormienti

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Chiarito che le polizze dormienti possono giacere presso gli istituti assicurativi senza che nessuno ne sia a conoscenza, a causa della morte del titolare, quali strumenti hanno a disposizione i familiari (fino all'entrata in vigore del decreto fiscale), per scoprire se da qualche parte dorme una polizza da riscuotere? In questi casi è bene sapere che si può procedere in due modi diversi:

  • rivolgendosi al Servizio di ricerca coperture assicurative dell'ANIA, compilando l'apposito modulo presente sul sito;
  • chiedendo informazioni direttamente alla banca, all'intermediario assicurativo o alla compagnia assicurativa di cui il familiare defunto era cliente.

In caso di dubbi inoltre si può contattare il 06-85796444 o inviare una mail al seguente indirizzo: polizzedormienti@consap.it.

Polizze dormienti "risvegliate"

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Il problema delle polizze dormienti negli anni è stato oggetto d'interventi legislativi finalizzati a "risvegliarle". Per ovviare al problema del mancato rimborso delle polizze dormienti infatti un decreto legislativo del 2012 ha innalzato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione applicabile però solo a quelle nuove. Per quanto riguarda invece le polizze già devolute al Fondo previsto dalla finanziaria del 2006, negli anni ci sono stati interventi legislativi che hanno permesso di recuperare importi che sembravano ormai completamene perduti. Soluzione che però non soddisfa, non solo perché il rimborso è spesso parziale, ma anche perché le procedure, le condizioni e i tempi sono di ostacolo alle richieste restitutorie. Problema sollevato anche dall'IVASS, che nel 2017 ha compiuto un'indagine, dalla quale è emerso che rischiano di essere più di 4 milioni le polizze che rischiano di diventare dormienti e di non essere mai riscosse. Insomma, serve una legge che, come evidenziato dall'Istituto, permetta alle compagnie assicurative di accedere all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e renda obbligatoria la consultazione dei dati in essa contenuti da parte delle compagnie almeno una volta all'anno, per provvedere, in caso di decesso del titolare, al rimborso delle somme. Segnalazione a cui ha risposto il decreto fiscale, che ha introdotto in materia le novità che si vanno a illustrare.

Polizze dormienti: le novità del decreto fiscale

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Il decreto fiscale infatti accogliendo le istanze dell'IVASS, all'art. 20 quinques, nella versione approvata con modifiche, stabilisce che "Le imprese di assicurazione di assicurazione (…) verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), entro il 31 marzo dell'anno successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari." Procedura prevista anche per le banche, in relazione ai conti dormienti.

La possibilità di attingere ai dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate però è puramente provvisoria in quanto, come sancito dal comma 1 quinques dell'art. 20 quinques del decreto fiscale: "A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, le imprese di assicurazione i cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno."

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Foto: 123rf.com
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