Le modifiche per l'efficienza del processo civile si occupano di prove, lavoratori, negoziazione assistita e numerosi altri aspetti del rito

di Valeria Zeppilli - Dopo che se ne è tanto parlato, è finalmente disponibile la bozza (qui sotto allegata) della riforma del processo civile che l'attuale Governo ha in cantiere e che si pone l'obiettivo primario di migliorare, attraverso varie strade, l'efficienza del rito. Segnaliamo che, oltre a quella d'iniziativa ministeriale, sono state presentate altre proposte a livello parlamentare, per le quali probabilmente sarà richiesto l'abbinamento.

Nell'attesa che venga pubblicato il testo per consultazione sul sito del ministero, facciamo il punto sulle principali novità della riforma Bonafede:

Tribunale, parti e prove

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Con il primo articolo, il testo introduce delle modifiche alla composizione del tribunale, alla disciplina della responsabilità delle parti per le spese e a quella dell'esibizione delle prove.

Ad esempio, la norma prevede che la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari a dieci volte l'importo del contributo unificato o, in mancanza, a dieci volte l'importo del contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.

Si segnala, inoltre, la previsione in forza della quale la parte, in sede di comparsa di risposta, a pena di decadenza deve "proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio ed indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione".

Addio all'atto di citazione

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Con l'intento di snellire il processo civile, la riforma, come già più volte ampiamente preannunciato, decreta l'addio all'atto di citazione e la sua sostituzione con il ricorso, che, tra le altre cose, deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza con l'avvertimento che la costituzione tardiva comporta le decadenze di cui all'articolo 38 e all'articolo 163 del codice di procedura civile.

Anche nel ricorso vanno poi immediatamente indicati in maniera specifica, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione.

Diritti dei lavoratori

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Con riferimento ai diritti dei lavoratori, si prevede l'inapplicabilità della disciplina delle rinunzie e delle transazioni in caso di conciliazione conclusa a seguito della procedura di negoziazione assistita, che quindi fa il suo ingresso anche in tale materia.

Negoziazione assistita

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La negoziazione assistita, poi, non è più condizione di procedibilità delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti, ma, fermo restando quanto previsto in materia di mediazione dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge numero 28/2010 (a sua volta modificato dalla riforma), lo resta per tutte le ipotesi in cui si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Si interviene anche a regolamentare l'acquisizione di dichiarazioni da parte degli avvocati durante l'attività di istruzione stragiudiziale e le false dichiarazioni rese nel corso della procedura di negoziazione assistita.

Responsabilità medica

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La bozza incide anche sulla legge Gelli n. 24/2017 che ha da poco riformato la materia della responsabilità medica.

Ad esempio, si prevede che l'avvio del procedimento di consulenza tecnica preventiva resti l'unica condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno da colpa dei sanitari, scomparendo l'alternativa della mediazione.

Legge Pinto

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L'ampia opera di riforma del processo civile che la bozza attualmente in circolazione sembra voler eseguire passa inoltre per la legge Pinto sull'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo.

In particolare si prevede che costituiscono rimedi preventivi non più l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione né la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario entro determinati termini, ma, anche al di fuori in cui ciò costituisca una condizione di procedibilità, l'aver stipulato una convenzione di negoziazione assistita o l'aver partecipato personalmente al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro o l'aver partecipato attivamente ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da leggi speciali.

Contributo unificato

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Infine si segnala la previsione con la quale la bozza intende modificare l'articolo 192 del testo unico in materia di spese di giustizia e che disciplina, su più fronti, delle nuove modalità di pagamento del contributo unificato.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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