Guida al reato di accensioni ed esplosioni pericolose previsto e punito dall'art.703 del codice penale alla luce delle pronunce giurisprudenziali di legittimità
Avv. Giovanni Chiarini - Il reato di accensioni ed esplosioni pericolose si configura quando in una pubblica via o in direzione della stessa, si spara, senza licenza, con armi da fuoco o si accendono fuochi d'artificio, ovvero si lanciano razzi o, in genere, quando si fanno, accensioni od esplosioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico.

Accensioni ed esplosioni pericolose: l'art. 703 c.p.

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Ai sensi dell'art. 703 c.p., "chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103".

Il secondo comma prevede poi che "se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese", non generando particolari dubbi interpretativi.

Il concetto di "armi da fuoco"

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Per quanto riguarda il concetto di "armi da fuoco" è il successivo art. 704 c.p. a precisare che agli effetti delle disposizioni precedenti, per "armi" (art. 30 T.U. di P.S.) si intendono anche:

1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'art. 585, ovvero quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo, e ad esse assimilate rientrano le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ed i gas asfissianti o accecanti.

La natura di reato di pericolo

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Tale reato, come evidenziato dalla dottrina, è stato inserito tra le contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale "in conformità ad una tradizione risalente alle precedenti codificazioni italiane[1]".

La predetta norma prevede un reato di pericolo, come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1321/1995), "in relazione alla possibilità concreta che esplosioni ed ordigni in centro abitato o sulla pubblica via - senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione - compromettano l'incolumità delle persone"; può essere infatti sanzionata la condotta di colui che, sebbene ha regolarmente denunciato la detenzione di un'arma comune da sparo, esplode con la stessa (in luogo abitato o nelle adiacenze) dei colpi, in quanto "la legittima detenzione non costituisce licenza per effettuare l'esplosione" (Cass. n. 43003/2005) [2].

Armi da fuoco e armi da sparo

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La giurisprudenza ha poi ovviamente optato per l'esclusione della configurabilità del predetto reato per tutte quelle ipotesi in cui a sparare è una mera "arma giocattolo" (es. Cass. Pen. sez. I n. 111888/94), salvo che essa non sia realmente e potenzialmente idonea a generare accensioni o esplosioni pericolose [3].

Di particolare rilevanza, poi, quanto enunciato dalla Suprema Corte in merito alla distinzione tra "armi da fuoco" ed "armi da sparo".

La V Sezione (n. 18062/10) ha infatti ribadito, aderendo ad un orientamento affermatosi già precedentemente (Cass. Pen. Sez. VI n. 124419/73), che un fucile ad aria compressa, essendo appunto qualificato come arma da sparo (e non come arma da fuoco), non è idoneo ad integrare il reato di cui all'art. 703 c.p., pur essendo potenzialmente idonea, tuttavia, ad integrare la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. ("getto pericoloso di cose").

La locuzione "da fuoco" indica infatti la necessaria presenza di una fiammata o di un'esplosione causata da materiale infiammabile (come è, in primis, la polvere da sparo [4] [5]).

Art. 703 c.p. e casi di caccia

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Un'ultima interessante disamina giurisprudenziale è poi da farsi in relazione ai casi di caccia posta in essere in violazione del limite dei 150 metri (da fabbricati destinati ad abitazione, vedi L. n. 157/1992).

Per parte della giurisprudenza, infatti, "la violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose di cui all'art. 703 c.p." (Cass. n. 14526/2012, vedi anche Cass. n. 38001/2007).

Altra giurisprudenza, di segno contrario, ha invece sostenuto che "la disposizione di cui all'art. 21 lett. f della L. 157/1992, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai 150 metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 703 c.p., in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma, con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L. 689/1981, nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponda in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21 lett. f, è applicabile solo quest'ultima (Cass. n. 6708/1995).

Su quest'ultimo punto (che forse è tra i più frequenti, nella casistica), sembra dunque esservi un forte contrasto giurisprudenziale, anche se numerose sono le pronunce di segno contrario a quest'ultima, che appare anche più risalente nel tempo.

Giovanni Chiarini

Avvocato presso il Foro di Piacenza, già tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Lodi


[1] In "Il concetto di "adiacenze" nel reato di accensioni ed esplosioni pericolose", di L. MAZZA, Osservatorio Penale, pag. 1 e 2, link: https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2014/01/lm.pdf

[2] Sul punto, vedasi "Codice Penale annotato con la giurisprudenza," Giuffré, 2016, pag. 2145

[3] Piena configurabilità può invece ravvisarsi nel caso dell'esplosione di un cd. "petardo" a distanza ravvicinata di persone, vedi Cass. Pen. sez. I n. 1321/1995, come citato in CEDAM, "Commentario breve al codice penale, 2017), pag. 3355.

[4] Sul punto, sempre Cass. Pen. Sez. V n. 18062/10.

[5] Per quanto riguarda il rapporto tra la predetta norma e gli illeciti amministrativi (in particolare all'art. 6 L. 895/1967 ed all' art. 21 lett. f L. 157/1992) si rimanda alle più complete trattazioni in materia.


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