Per il Consiglio di Stato, anche in presenza di una o più insufficienze, nel passaggio da prima a seconda media va effettuato un giudizio che valuti almeno due anni di profitto

di Lucia Izzo - Niente bocciatura per l'alunno di prima media, anche se aveva riportato in una o più discipline un voto inferiore alla sufficienza.


Il giudizio circa l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado deve fare riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.


È la decisione a cui è giunto il Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 5169/2018 (qui sotto allegata).

Il caso

Con questa decisione, i giudici della sesta sezione accolgono l'appello cautelare dei genitori di uno studente di prima media di una scuola di Scandiano (provincia di Reggio Emilia) che i professori avevano deciso di non ammettere alla classe successiva.


Il ricorso dei genitori origina dalla decisione con cui il T.A.R. di Parma, adito in sede cautelare, aveva ritenuto corretta la bocciatura. In particolare, l'alunno non era stato ammesso a frequentare la scuola media poiché nel suo curriculum scolastico a fine anno risultavano sette insufficienze, di cui una grave.


Pertanto, per i giudici a quo, il giudizio sulla non idoneità attitudinale del ragazzo e la necessità che lo stesso ripetesse l'anno erano apparsi congrui ai giudici e non illogici in relazione alle evidenze emerse e al quadro normativo di riferimento.


Diversa, invece, la conclusione a cui giunge il Consiglio di Stato che, ribaltando la decisione del T.A.R., consente all'allievo di accedere alla seconda classe.

Scuola: niente bocciatura nel passaggio dalla prima alla seconda media

L'appello cautelare viene ritenuto fondato in quanto, chiarisce l'ordinanza, "l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, e alla circolare n. 1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico.


Principio la cui valenza è confermata "anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline". In sostanza, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione".


Ciò è quanto afferma la circolare n. 1865/2017 del Miur, recante indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Anzi, la medesima circolare chiarisce che "l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione di livelli di apprendimento in una o più discipline".

Dall'ordinanza si desume, dunque, che essendo il passaggio dalla scuola elementare alle medie particolarmente delicato, il profitto dell'allievo dovrà essere valutato in un periodo di tempo più ampio del solo primo anno scolastico di scuola secondaria di primo grado, ovvero su base biennale, quindi valutando almeno due anni di profitto.

In conclusione, non solo il Consiglio di Stato decide di accogliere l'appello cautelare e, per l'effetto, ammette l'alunno alla seconda classe della scuola media inferiore, ma condanna altresì l'Istituto scolastico al pagamento delle spese di giudizio della fase cautelare che liquida in ben 1700 euro.

Consiglio di Stato, ord. n. 5169/2018

Foto: 123rf.com
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