La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8457/06) in relazione alle violazioni del Codice della Strada, ha stabilito che l'esemplificazione dei casi nei quali non si può procedere alla contestazione immediata, contenuta nell'art. 384 del relativo regolamento, non ha valore di presunzione ?ex lege? dell'impossibilità di procedere a tale contestazione e che l'indicazione nel verbale di accertamento di una delle ipotesi ivi riportate non preclude al giudice di merito la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e di conseguenza tenuti, ad effettuare la contestazione immediata
. In particolare i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che ?l'esemplificaizone dell'art. 384 lett.e) Reg.to al C.d.S. non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l'indagine sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell'art. 383 lett.e) del menzionato regolamento indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata
ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche dell'apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente?.

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