L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, accertato dall'ISTAT per l'anno 2005, è pari al 1,7 per cento. Si forniscono, pertanto, debitamente aggiornati, i minimali e massimali contributivi in vigore, ai fini pensionistici, per l'anno 2006.
LaPrevidenza.it, 06/05/2006
Inpdap, Nota operativa 2.5.2006 n° 7
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta


