Per la Suprema Corte è legittimo in tema di licenziamenti collettivi il criterio di vicinanza alla pensione in forza di accordo collettivo raggiunto tra datore di lavoro e sindacati

di Marina Crisafi - Può essere licenziato il lavoratore prossimo alla pensione senza che questo rappresenti una forma di discriminazione anche se l'area aziendale non è in crisi. Lo ha stabilito la Cassazione (con sentenza n. 24755/2018), ribaltando la decisione d'appello che aveva dato ragione al lavoratore coinvolto in una procedura di licenziamento collettivo (legge 223/1991), che lamentava un abuso sull'individuazione dei lavoratori in esubero in base al criterio selettivo della maggiore "vicinanza" alla pensione, in forza di accordo collettivo raggiunto con il sindacato.

La vicenda

Nella vicenda la Corte d'Appello di Firenze, riformando la decisione del tribunale locale, aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato, in sede di procedura ex lege n. 223/91,da Unipol sai Assicurazioni ad un dipendente, condannando la società a reintegrare l'uomo nel posto di lavoro e a corrispondergli il risarcimento del danno dal licenziamento alla reintegra.

La corte territoriale sosteneva la violazione della procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991 perché, pur valutando legittimo il criterio dell'accesso a pensione, ne rilevava l'uso strumentale e scorretto da parte della società diretto solo a delimitare l'area degli esuberi senza alcun rapporto concreto e, soprattutto, formalizzato, con la effettiva situazione produttiva ed organizzativa in eccedenza. Da ciò derivava, oltre che la violazione della procedura, anche la lesione del principio paritario cui l'ordinamento fa conseguire la nullità del licenziamento.

L'UnipolSai ricorreva in Cassazione.

Legittimo il licenziamento di chi è prossimo alla pensione

Per gli Ermellini, va richiamata una precedente pronuncia su un caso analogo (Cass. n. 19457/2015), secondo cui "In tema di licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l'organico al fine di diminuire il costo del lavoro, il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura, valorizzando tale soluzione, in linea con la volontà del legislatore sovranazionale, espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla I. n. 223 del 1991 e codificata nell'art. 27 della Carta di Nizza, il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio dei lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimità al trattamento pensionistico".

I due differenti orientamenti della Cassazione

Dal Palazzaccio danno atto dunque dei due differenti orientamenti del giudice di legittimità in materia:

- il primo ritiene il criterio delle esigenze tecnico/produttive utile non solo a fondare la decisione della procedura di licenziamento collettivo, ma necessario anche per individuare, insieme agli altri eventuali criteri, i lavoratori da licenziare;

- il secondo invece richiama il suddetto criterio solo al fine di ritenere fondata la scelta di recesso, ma non lo lega alla successiva fase della scelta dei lavoratori, da effettuarsi secondo parametri individuati in sede collettiva. Tale scelta, adottata in un quadro di tutele degli interessi dei lavoratori garantito dalla corretta attuazione dei diritti informativi delle Organizzazioni Sindacali, puo' essere indirizzata su criteri differenti purchè condivisi e caratterizzati da obiettività e razionalità.

La Cassazione decide quindi di aderire al secondo, in continuità con quanto fatto negli ultimi anni dalla corte di legittimità: un'adesione giustificata dalla "forte valorizzazione data nelle procedure collettive ai diritti di informativa sindacale, posti a presidio del consapevole svolgimento delle trattative e degli accordi, nonché dal fondamentale ruolo assicurato alle organizzazioni sindacali circa la individuazione di soluzioni complessive nell'azienda che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva".

Il principio di diritto

Per cui, concludono da piazza Cavour, "l'adozione del criterio della maggiore vicinanza alla pensione risulta quindi coerente con la finalità del 'minor impatto sociale' perche' 'astrattamente oggettivo e in concreto verificabile' (Cass. n. 7710/2018) e quindi rispondente alle necessarie caratteristiche di obiettività e razionalità come sopra richiamate".

Il ricorso è fondato e la sentenza cassata con rinvio.

Cassazione testo sentenza n. 24755/2018

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