Il decreto fiscale collegato alla manovra, approvato dal Governo stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2019, sarà obbligatorio adottare il processo tributario telematico presso le Commissioni Tributarie

di Lucia Izzo - Dal 1° luglio 2019 sarà obbligatorio il processo tributario telematico. È quanto stabilito dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre.


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Il Processo Tributario Telematico diventa obbligatorio

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Le disposizioni contenute all'art. 14 del decreto si occupano di disciplinare l'obbligatorietà del processo tributario telematico: nel dettaglio, viene introdotto nel d.lgs. 546/1992 un nuovo art. 16bis il quale si occupa di stabilire che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche.


Tale disposizione si applicherà per i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. Quale conseguenza dell'introduzione del deposito telematico obbligatorio, presso ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale sarà eliminato quasi totalmente il deposito cartaceo della documentazione riferita alle nuove controversie.


L'utilizzo delle procedure informatiche, invece, sarà facoltativo per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza essere assistiti da un difensore abilitato, in relazione all'esiguità del valore della lite (fino a 3mila euro).

PTT: la riduzione dei costi

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Oltre alla strutturale riduzione di tutti i costi relativi agli archivi cartacei delle Commissioni Tributarie, connessi con la gestione e la custodia fisica degli atti presso gli spazi degli immobili a ciò deputati, il decreto punta anche a un recupero di produttività relativamente al personale di segreteria attualmente destinato alla gestione degli archivi, che potrà, invece, essere utilizzato per il supporto all'attività giurisdizionale.


Un risparmio di non poco conto, stimato in quasi 5 milioni di euro a seguito dell'introduzione dell'obbligatorietà del processo tributario telematico: Consip, infatti, ha stimato in 47mila metri lineari lo spazio occupato per la conservazione della documentazione per un costo unitario di 100 euro per metro lineare d'archivio.

Udienze a distanza innanzi a CTP e CTR

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Il decreto introduce anche l'udienza a distanza rimandando ad un decreto ministeriale la definizione delle regole tecnico operative per consentire la partecipazione a detta udienza, nonché quelle riguardanti la conservazione della visione delle relative immagini e le Commissioni tributarie presso le quali tale udienza verrò attivata.


Saranno in tal modo ridotti i costi che vengono sostenuti dagli uffici finanziari dei diversi enti impositori per la trasferta dei propri funzionari obbligati a presiedere alle udienze presso le CTP e CTR. Si parla di quasi 320mila euro di risparmio.


Si potrà attivare l'udienza a distanza su apposita richiesta di una delle parti (indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo): questa si svolgerà attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione


Il collegamento dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto in udienza.

PTT anche se il primo grado si è svolto con modalità cartacea

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Il decreto si occupa anche di risolvere alcuni contrasti sorti nei mesi scorsi in seno alla giurisprudenza, fornendo una corretta interpretazione di alcune disposizioni del d.lgs. n. 546/92 e del d.m. n. 163/2013 in materia di processo tributario telematico.

Le nuova disposizione interpretativa precisa che le parti, nei due gradi di giudizio di merito e nelle more dell'introduzione dell'obbligatorietà del PTT, possono liberamente utilizzare le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei procedimenti indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico).

Tale facoltà è prevista in ogni grado di giudizio e anche se il giudizio di primo grado si è svolto interamente con modalità cartacea in quanto il telematico non era attivo nella regione, ovvero nessuna delle parti, nonostante l'attivazione del PTT, avesse esercitato detta facoltà.


Foto: 123rf.com
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