Con l'entrata in vigore del decreto sicurezza, in caso di gratuito patrocinio, il compenso non è liquidato se l'avvocato propone un'impugnazione, anche incidentale, che è poi dichiarata inammissibile

di Valeria Zeppilli - Con l'entrata in vigore del decreto sicurezza, gli avvocati non avranno più diritto al loro compenso se proporranno un'impugnazione inammissibile. O meglio: lo Stato non glielo pagherà.

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Gratuito patrocinio, il nuovo art. 130-bis

Intervenendo sul testo unico in materia di spese di giustizia, il nuovo provvedimento vi inserisce infatti un nuovo articolo 130-bis in base al quale, nel processo civile, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, al difensore non è liquidato alcun compenso se la sua impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.

La stessa norma prevede, poi, che "Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova".

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Sicurezza

Per il resto, il decreto si occupa di sicurezza e immigrazione.

Sotto il primo aspetto si prevede, tra le altre cose, l'estensione del daspo, la sperimentazione di taser da parte della polizia municipale, il controllo elettronico dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e una specifica regolamentazione, antiterroristica, del noleggio di autoveicoli.

Immigrazione

In materia di immigrazione si interviene, invece, sullo status di protezione internazionale, che sarà revocato in caso di commissione di gravi reati.

Altre norme provvedono a combattere il ricorso strumentale alla protezione internazionale e a regolamentare in maniera più stringente il sistema di protezione per coloro che sono titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

Il decreto si occupa anche della concessione e del riconoscimento della cittadinanza italiana e dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario.

Gli stranieri, infine, potranno essere trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio al massimo per 180 giorni e i richiedenti potranno anche essere trattenuti per massimo trenta giorni presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo numero 286/1998 per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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