A stabilirlo il Decreto Emergenze, non si tratta di una proroga bensì della possibilità di chiedere l'autorizzazione di nuovi trattamenti, per un massimo di 12 mesi

di Gabriella Lax - Torna la Cassa integrazione in deroga per cessazione dell'attività. In realtà non si tratta di una ulteriore proroga di trattamenti concessi, bensì dell'opportunità di chiedere l'autorizzazione di nuovi trattamenti, per un massimo di 12 mesi, quando l'azienda in questione si trovi costretta a chiudere definitivamente i cancelli di fabbrica o anche solo a delocalizzare. A stabilirlo è la bozza del Decreto Emergenze, approvato nei giorni scorsi dal Cdm, e sarà operativa per il biennio 2019/2020.

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Torna la cassa integrazione in deroga

Secondo la nuova norma, dalla data d'entrata in vigore del Decreto Urgenze, in deroga agli artt. 4 e 22 del dlgs n. 148/2015 (riforma Jobs Act), per gli anni 2019 e 2020, potrà essere autorizzato per massimo 12 mesi all'anno, il trattamento straordinario d'integrazione salariale, sulla base di un accordo siglato in sede governativa al ministero del lavoro, con la presenza del ministero dello sviluppo economico e della regione del caso concreto.

I casi previsti sono due: o l'impresa ha cessato l'attività produttiva o se possono esserci interventi di reindustrializzazione del sito produttivo e sussistano concrete prospettive di rapida cessione (dell'azienda) e del conseguente riassorbimento dei lavoratori, in base alle disposizioni del dm n. 95075/2016, nonché attraverso specifici percorsi di politiche attive posti in essere dalla Regione interessata.

Cassa integrazione in deroga, criteri e domanda

I criteri stabiliti per avere l'autorizzazione sono: l'aggravarsi delle iniziali difficoltà e l'impossibilità di portare a termine un eventuale piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa decida di cessare l'attività produttiva e, contestualmente, evidenzi concrete e rapide prospettive di cessione azienda; che sia stipulato uno specifico accordo presso il ministero del lavoro con la presenza di quello dello sviluppo economico e della regione interessata (la regione, nel cui territorio sia localizzata l'impresa che chiude); sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabili nell'entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale dal cessionario, garantito con l'espletamento tra le parti della procedura sindacale per il trasferimento di azienda (ex art. 47 della legge n. 428/1990).

Per richiedere la nuova Cigs sarà necessario sottoscrivere l'accordo governativo; dopo di che andrà presentata l'istanza al ministero del lavoro (Direzione generale ammortizzatori sociali e I. O., Div. IV; tramite sistema informativo Cigs online). Toccherà poi al ministero dello sviluppo economico confermare o meno, dopo aver esaminato i casi, la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando inoltre le azioni da intraprendere, ivi comprese quelle programmate per la salvaguardia dei livelli di occupazione e il riassorbimento del personale sospeso.


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