Arriva in aula a Montecitorio la proposta di legge di riforma della class action, che propone un'azione di classe potenziata e allargata dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Le novità e il testo

di Lucia Izzo - Una class action "potenziata" e allargata rispetto a quella attualmente prevista dal Codice del Consumo, con una procedura ampliata sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, ovvero sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia le situazione giuridiche che possono fare valere in giudizio.

Lo prevede la proposta di legge A.C. 791 (qui sotto allegata) di cui è in corso l'esame alla Camera e che nei prossimi giorni andrà in aula per la discussione. Il testo ricalca quello già approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Come si evince dalla Relazione illustrativa, la proposta interverrebbe sull'azione di classe, disciplinata dall'art. 140-bis del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), allo scopo di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo (attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti) sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.


Ecco le novità principali del ddl di riforma dell'azione di classe:

Class action nel Codice civile: l'allargamento "soggettivo"

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In primis, infatti, la proposta punta a far transitare la disciplina dell'azione di classe dal Codice del Consumo al Codice di procedura civile introducendo nel codice di rito il nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies) e nelle disposizioni di attuazione del codice il nuovo titolo V-bis.


Passaggio che avrebbe conseguenze assai rilevanti: eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti, infatti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi rispetto ai quali sia configurabile l'omogeneità dei diritti tutelabili.


L'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti.

Class action: l'ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate

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Ancora, verrebbe ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, superando la stretta indicazione delle fattispecie tutelate dal Codice del consumo per cui l'azione è oggi consentita in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette.

La nuova class action, invece, sarebbe più genericamente esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. La condotta lesiva è individuata relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle attività.

Le procedura della nuova azione di classe

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La procedura sarebbe articolata in tre distinte fasi: le prime due, quella della decisione sull'ammissibilità dell'azione e quella della decisione sul merito dell'azione, sarebbero di competenza del Tribunale delle imprese (non più del Tribunale ordinario); la terza, sarebbe invece deputata alla liquidazione, con decreto del giudice delegato, delle somme agli aderenti.

Se viene presentata un'azione di classe il diritto all'azione individuale presenterà dei limiti, ovvero dovrà essere stata revocata la domanda di adesione prima che sia divenuto definitivo il decreto del giudice delegato che accoglie la domanda stessa.

Inoltre, non sarebbe ammesso l'intervento di terzo, mentre sarebbero sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. Nessun pregiudizio, tuttavia, subiranno coloro che hanno aderito quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale in caso intervenga la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti.

La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione attraverso un'apposita ordinanza. I motivi di inammissibilità dell'azione di classe sono sostanzialmente gli stessi previsti dal Codice del consumo.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità sarà reclamabile entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide entro 40 giorni; è previsto inoltre, diversamente dalla vigente normativa, che la decisione della Corte d'appello sia ricorribile in Cassazione.

Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita.

Class action: le nuove modalità di adesione

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La riforma prevede che l'adesione all'azione di classe possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione oppure nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio.

Nel primo caso sarà lo stesso Tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione definendo i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe.

Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito.

Nel secondo caso, invece, viene assegnato dal Tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, un termine non superiore a 180 giorni per l'adesione e vengono definiti i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza).

Le adesioni sarebbero gestite attraverso una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia. La domanda di adesione, inoltre, non richiederà l'assistenza del difensore, mentre tra gli specifici contenuti obbligatori includerebbe il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.

Il patto di «quota lite»

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Il nuovo testo punta a innovare anche la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe e i difensori, riconoscendo loro la cosiddetta «quota lite» in caso di accoglimento della domanda: tale somma andrebbe loro corrisposta dal convenuto a seguito del decreto del giudice delegato.

Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento e costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni.

L'azione inibitoria collettiva

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Il testo andrebbe ad ampliare anche gli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive. Si tratta di uno strumento di tutela preventivo con cui si mira a impedire o a far cessare un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. L'azione è autonoma rispetto all'azione per il risarcimento del danno.


La disposizione supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal Codice del consumo, prevedendo che chiunque abbia interesse potrà chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità:


- la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività;

- oppure il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

La disposizione incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e consente l'adesione all'azione collettiva. il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie. Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.


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Foto: 123rf.com
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