Per la Cassazione non è indispensabile il referto strumentale per immagini, a meno che il danneggiato non lamenti una patologia difficilmente accertabile con la sola visita medica

di Lucia Izzo - Nell'accertamento dell'invalidità permanente, per ottenere il risarcimento del danno della lesione micropermanente provocata dall'incidente stradale, non è indispensabile che questa sia documentata da un referto strumentale per immagini.


Le restrizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto Cresci Italia, modificative dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, non pongono alcun automatismo che vincoli l'accertamento dell'invalidità permanente alla diagnostica per immagini: quest'ultima, invece, deve ritenersi l'unico mezzo probatorio solo quando il danneggiato lamenta una patologia che è difficile accertare con la sola visita medica.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 22066/2018 (qui sotto allegata) accogliendo l'istanza di tre persone, che avevano riportato danni a causa di un sinistro stradale. Il Giudice di Pace, tuttavia, aveva accolto la loro domanda di risarcimento solo in relazione all'invalidità temporanea, negando quello per l'invalidità permanente che non era risultata accertata ex art. 32, comma 3-ter del D.L. n. 1/12 (convertito in L. n. 27/2012).


Decisione confermata in sede di impugnazione, dove li Tribunale soggiungeva che nell'ambito delle microlesioni fosse comunque necessario un "accertamento clinico strumentale" da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente, mentre un mero riscontro visivo da parte del medico legale sarebbe stato sufficiente solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.


Una conclusione che è errata, secondo i ricorrenti, in quanto i commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 del d.l. n. 1/12 (conv. in L. n. 27/2012) sono da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali fra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale) non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis.

Cassazione: referto di diagnostica non necessario per accertare l'invalidità permanente

Per gli Ermellini il motivo ove censura l'affermazione della necessarietà del referto di diagnostica per immagini ai fini dell'accertamento dell'invalidità permanente.


Richiamando un precedente orientamento (cfr. Cass. n. 18773/2016 e n. 1272/2018), la Corte ribadisce che in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. 1/2012, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali.


Tuttavia, prosegue l'ordinanza, l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.


Pertanto, conclude la Corte, deve ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell'invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.


La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al Tribunale affinché sia accertata se l'invalidità permanente lamentata dai ricorrenti possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.

Cass., VI civ., ord. n. 22066/2018

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